Quando si riceve un atto di pagamento il contribuente ha la possibilità anche di far valere le proprie ragioni attraverso il ricorso. Vediamo nel dettaglio il processo tributario.
Per gli atti che vengono emessi dall’amministrazione finanziaria in alternativa alla definizione il contribuente può proporre ricorso, qualora ritenga la pretesa non dovuta.
Il ricorso viene proposto dal contribuente alla Commissione tributaria provinciale competente e deve seguire particolari procedure, analoghe a quello del processo civile.
Per atti notificati dopo il 1° aprile 2012 di importo inferiore a 20 mila euro è previsto che il contribuente debba presentare, a pena di improcedibilità, un’istanza di reclamo-mediazione all’Ufficio che ha emanato l’atto contestato.
La giurisdizione tributaria si compone di 3 gradi di giudizio:
- il primo grado sono le commissioni tributarie provinciali (con sede in ogni capoluogo di provincia),
- il secondo grado sono le commissioni tributarie regionali (con sede in ogni capoluogo di regione),
- la Corte di Cassazione in ultimo grado.
In base all’art. 2 del D. Lgs 546/92 le commissioni hanno competenza per materia (tributi di ogni genere, materia catastale ed estimo, sovrimposte, addizionali, sanzioni amministrative, interessi, ecc.) e competenza per territorio. In sostanza quest’ultima dispone che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte riguardo gli uffici delle dogane - monopoli, entrate – territorio, demanio, Ministero delle Finanze, enti locali ed agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione.
Tale competenza è inderogabile e viene rilevata solo nel grado al quale si riferisce il vizio.
Nel processo tributario è previsto l’obbligo di farsi assistere da un difensore abilitato se l’importo della lite supera i 2.582,28 euro (per i non abbienti viene prevista l’assistenza gratuita a spese dello Stato). In ogni caso alcuni soggetti possono difendere il contribuenti in qualsiasi materia (commercialisti, consulenti del lavoro, funzionari con almeno 20 anni di servizio ed in riposo) altri solo in materia specifiche (ingegneri, architetti, agronomi, ecc.).
Il ricorso deve essere presentato alla commissione competente entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e dovrà contenere alcuni elementi specifici pena anche l’inammissibilità del ricorso (ad esempio codice fiscale del ricorrente, motivi del ricorso, indirizzo pec, ecc.).
Il ricorrente, per instaurare il giudizio, dovrà notificare alla parte che ha emesso l’atto il ricorso presentato (consegna diretta, spedizione, ufficiale giudiziario). In base all’art. 22 del D. lgs 546/92 il ricorrente, entro 30 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso, deve effettuare la costituzione in giudizio mediante deposito o spedizione tramite il servizio postale.
Successivamente la segreteria del tribunale comunicherà la data di trattazione della controversia (camera di consiglio o pubblica udienza) e la decisione viene formalizzata con sentenza.
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