Il nuovo codice degli appalti è in vigore. Tra le novità: clausole sociali facoltative

Chiara Troncarelli

26 Aprile 2016 - 16:30

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E’ in vigore il nuovo codice degli appalti, ma ci sono delle ombre. Tra le novità del nuovo testo manca infatti l’obbligo di tutelare la stabilità dei posti di lavoro. Ecco perché.

Il nuovo codice degli appalti è in vigore. Tra le novità: clausole sociali facoltative

E’ in vigore il nuovo codice degli appalti. Il nuovo testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e recepisce nel nostro ordinamento le tre direttive europee volte ad uniformare la disciplina degli appalti pubblici su tutto il territorio comunitario.

Il nuovo codice, entrato in vigore dal 19 aprile, giorno della sua pubblicazione, sostituisce il precedente datato 2006. Una delle novità che fa maggiormente discutere è senza dubbio la facoltà, e non l’obbligo, di inserire le c.d. “clausole sociali”.

Cosa comporta l’introduzione delle clausole sociali facoltative?

L’introduzione delle clausole sociali facoltative si traduce, nel nuovo testo, nel mancato obbligo di tutelare la stabilità dei posti di lavoro.

In caso di successione tra due stazioni appaltanti nella gestione di un servizio in appalto, infatti, i lavoratori rischiano di non avere quella continuità lavorativa che dovrebbe invece essere garantita dal posto di lavoro con l’applicazione dei relativi trattamenti normativi ed economici previsti dai contratti collettivi.

Cosa sono dunque le clausole sociali? Si tratta di quelle previsioni che consentono alla nuova stazione appaltante di poter impiegare gli stessi lavoratori utilizzati dal precedente gestore del servizio, garantendo una stabilità dei posti di lavoro e tutelando il diritto di occupazione dei lavoratori.

Le cose sono cambiate al momento dell’approvazione del nuovo codice. In un primo momento infatti le commissioni parlamentari avevano accolto le indicazioni dei sindacati che chiedevano maggiori tutele per i lavoratori degli appalti, prevedendo come obbligatorie le clausole sociali e garantendo di fatto una prosecuzione del rapporto di lavoro anche con nuovi aggiudicatari. Il testo finale, pubblicato in Gazzetta e oggi in vigore, ha optato invece per una facoltà delle clausole sociali.

In base al nuovo codice degli appalti la possibilità di utilizzare i medesimi lavoratori deve essere prevista nel bando di gara.

Il dlgs. 50/2016 prevede infatti:

“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita’ di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita’ occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensita’ di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e’ pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”.

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