Detieni un’attività finanziaria all’estero e non sai se devi dichiararla? Se la risposta a questa domanda è affermativa allora potrebbe esserti utile scoprire quali sono gli adempimenti che richiede il Fisco italiano per il monitoraggio delle attività finanziarie estere, in dichiarazione dei redditi.
La disciplina sul monitoraggio fiscale dei redditi di fonte estera ha subito rilevanti modifiche dopo l’introduzione della c.d. “Legge Europea 2013” che ha ridisegnato gli obblighi e gli adempimenti a cui sono soggetti i contribuenti e gli intermediari.
Al riguardo sono particolarmente rilevanti i chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2014, nella quale vengono riepilogati gli effetti di questa nuova normativa e i casi di esonero dall’attività di monitoraggio nel quadro RW del modello Unico persone fisiche. In particolare i principali punti della nuova normativa sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere possono essere così riepilogati.
I soggetti interessati dal monitoraggio fiscale
I soggetti residenti in Italia interessati alla normativa sul monitoraggio sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali. Quando uno di questi soggetti detiene un’attività finanziaria all’estero è tenuto a dichiararla nella propria dichiarazione dei redditi, per permettere al Fisco il monitoraggio di questa attività, che potrebbe essere suscettibile di produrre reddito.
Quando sul bene vi sussistono più diritti reali (nuda proprietà ed usufrutto), sono tenuti agli obblighi di monitoraggio sia il nudo proprietario del bene che l’usufruttuario. Mente, se le attività sono detenute in comunione (classico caso è il c/c cointestato tra coniugi), l’obbligo di comunicazione è posto a carico di ciascun soggetto interessato con riferimento all’intero valore dell’attività con l’indicazione della percentuale di possesso.
L’assoggettamento al monitoraggio fiscale non sussiste soltanto per il possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche per quello tramite interposta persona, come fiduciarie estere o soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.
Un aspetto particolarmente importante della nuova disciplina sul monitoraggio fiscale è la nozione di “titolare effettivo”. Infatti, l’obbligo di monitoraggio delle attività estere sorge anche nel caso in cui le stesse attività siano intestate a società, ma siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici residenti in Italia, in qualità di titolari effettivi delle stesse. Sono così tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all’estero sia i detentori formali delle stese, sia i soggetti che ne possono essere considerati “titolari effettivi”, ai sensi della L. 231/2007.
Le attività finanziarie da dichiarare
Le attività estere di natura finanziaria da dichiarare nel quadro RW del modello Unico sono quelle da cui possono derivare redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, di fonte estera, ovvero:
- Le attività finanziarie i cui redditi sono corrisposti da soggetti di fonte estera, tra cui le partecipazioni al capitale di soggetti non residenti, le obbligazioni, i conti correnti bancari, le valute estere;
- I contratti finanziari stipulati con controparti estere: classico esempio ne è il contratto di pronti contro termine, oppure le polizze di assicurazioni sulla vita stipulate con controparti estere;
- I contratti derivati stipulati fuori dal territorio dello Stato;
- Le stock option e i diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o di strumenti finanziari assimilati;
- Le forme di previdenza complementare stipulate da enti di diritto estero.
Ai fini del monitoraggio si considerano detenute all’estero anche le attività finanziarie italiane detenute per il tramite di fiduciarie o soggetti esteri interposti. Inoltre, devono essere dichiarate anche le attività finanziarie detenute all’estero in cassette di sicurezza.
La valorizzazione delle attività finanziarie estere
Ai fini della valorizzazione delle attività e degli investimenti finanziarie di natura estera oggetto di monitoraggio fiscale, devono essere indicate, nel quadro RW del modello Unico, le consistenze valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta (o al primo giorno di detenzione), e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione). Per la determinazione del valore si applicano gli stessi criteri stabiliti per determinare la base imponibile dell’IVAFE (l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere), ossia: il valore di mercato rilevato al termine del periodo d’imposta; il valore nominale per le attività non negoziate in mercati regolamentati; il valore di rimborso, in mancanza del valore nominale; il costo di acquisto in mancanza del valore nominale.
Ove vengano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a tempi e prezzi diversi, si applica il metodo del Lifo (Last In, First Out), e quindi si considerano cedute per prime le attività acquistate in tempi più recenti. Per i conti correnti bancari detenuti in Paesi non collaborativi occorre indicare il valore massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta. Per le stock option deve essere indicato il prezzo di esercizio previsto dal piano (valore iniziale) e valore corrente al termine dell’esercizio (valore finale). Tali attività vanno inserite in RW soltanto se, al termine del periodo d’imposta, il prezzo d’esercizio è inferiore al valore del sottostante.
Casi di esonero dal monitoraggio
A fronte degli obblighi di monitoraggio la disciplina prevede anche numerosi casi di esonero per i quali l’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 19 e 21/E del 2014 ha fornito un chiaro quadro di riferimento. In particolare non sono soggetti alla disciplina del monitoraggio:
- Le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, in veste politica o amministrativa, o alle persone che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ONU, Unione Europea, Nato, ecc);
- Soggetti residenti in Italia che prestano continuativamente la propria attività lavorativa all’estero, in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, limitatamente alle attività detenute nel Paese ove svolge la propria attività. E’ necessario che l’attività lavorativa sia svolta continuativamente all’estero per la maggior parte dell’anno, a condizione che quando il lavoratore torna in Italia ivi trasferisca le attività finanziarie estere entro 6 mesi;
- Le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, o per le quali i redditi siano riscossi attraverso intermediari italiani, in modo tale che tali redditi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
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