Pubblicata il 20 agosto in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto carceri 2014. Vediamo quali sono i punti principali della normativa.
Con la conversione in legge del decreto carceri, approvato dal Senato prima dell’interruzione estiva, è divenuto definitivo un provvedimento volto a risolvere il problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari, dopo le accuse mosse all’Italia dalle istituzioni comunitarie.
Il nostro Paese veniva accusato dalla Corte Europea della violazione della Convenzione sui diritti dell’uomo, viste le condizioni disumane riservate ai detenuti negli istituti di pena.
Viene data efficacia ad un provvedimento che consentirà di ridurre la popolazione carceraria, risolvendo tutta una serie di problematiche connesse alle condizioni igieniche e sanitarie divenute ormai intollerabili.
Si è così arrivati ad un testo che mira a rendere più agevoli le scarcerazioni e ad assicurare ai detenuti delle condizioni di vita più sopportabili.
Sono seguite polemiche e opposizioni da parte dei parlamentari della Lega che hanno attribuito allo Stato un’eccessiva benevolenza verso i criminali.
Ecco le principali misure che caratterizzano il decreto svuota carceri
Limitazioni al carcere preventivo
Non sarà più possibile disporre la misura della custodia cautelare in carcere nei procedimenti penali che all’esito del giudizio comportino una pena detentiva non superiore a 3 anni; qualora sia necessaria una restrizione della libertà in via preventiva, saranno previsti esclusivamente gli arresti domiciliari. Fanno eccezione i reati ad elevata pericolosità sociale tra i quali i reati di mafia, terrorismo, rapina, estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in ambito familiare.
Risarcimento ai detenuti
Riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno ai soggetti che sono stati detenuti in condizioni di sovraffollamento. In pratica coloro che hanno già espiato la pena potranno richiedere, entro il termine di 6 mesi dalla fine della detenzione, la corresponsione di una somma di denaro pari ad 8 euro per ogni giornata vissuta in condizioni di forte disagio.
Coloro che invece devono finire di scontare la pena potranno chiedere uno sconto di pena pari a 1 giorno ogni 10 vissuti nelle predette condizioni degradanti.
Per dare applicazione alla normativa lo Stato ha messo a disposizione circa 20.6 milioni di euro, al fine di far fronte alle richieste di risarcimento.
Benefici dei minorenni anche ai soggetti al di sotto dei 25 anni di età
I detenuti con età inferiore ai 25 anni condannati per reati compiuti durante la minore età potranno beneficiare della normativa applicata al processo minorile e saranno detenuti nei relativi istitituti di pena. Si escludono dall’ambito di operatività della norma, nonostante le finalità rieducative da assicurare, i reati ad elevata pericolosità sociale.
Aumento dell’organico
Previsto un aumento di 204 unità per l’organico della polizia penitenziaria e per due anni saranno vietati i distacchi del personale Dap presso altri enti o amministrazioni pubbliche. Qualora inoltre i magistrati di sorveglianza dovessero essere scoperti per oltre il 20% dei posti, in via eccezionale il Consiglio Superiore della magistratura potrà destinare alla magistratura che decide in ambito di misure cautelari anche i giudici di prima nomina.
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