L’Unione Europea boccia il reverse charge sulla grande distribuzione. Ecco perché e quali sono le conseguenze per fornitori e acquirenti
L’Unione Europea ha bocciato il reverse charge sulla grande distribuzione e adesso rischia di crearsi un buco normativo (ma anche di bilancio) non indifferente.
Le motivazioni che hanno portato Bruxelles a prendere questa decisione sono essenzialmente quattro: prima di tutto, secondo l’UE, non è dimostrato questa misura sia idonea a contrastare le frodi; in secondo luogo essa avrebbe potuto dare luogo a un trasferimento delle frodi al settore del commercio al dettaglio e in altri Stati. Inoltre, il nostro Paese non è riuscito a dimostrare, per quanto riguarda la tipologia di merci scambiate nel settore della GDO, che l’attività di controllo fosse impossibile da solvere con mezzi convenzionali.
In ultimo, secondo le autorità europee, non ci sono garanzie sul fatto che il reverse charge possa portare effetti positivi sul gettito.
Una bocciatura senza appello che, a questo punto, crea forti dubbi anche sull’applicazione dello split payment.
Reverse charge: normativa UE
L’Italia è stata costretta a richiedere all’Europa l’autorizzazione al fine di prevedere una deroga rispetto alle disposizioni comunitarie di cui alla direttiva. Ricordiamo infatti che l’ok della Commissione non era necessario per le altre ipotesi di reverse charge introdotte dalla legge di Stabilità del 2015 ed entrate in vigore il 1°gennaio 2015.
La normativa comunitaria consente infatti l’applicazione dell’inversione contabile (al fine di combattere le frodi) nell’edilizia previa comunicazione al Comitato IVA. Il motivo è presto detto: in questo settore il rischio frode appare particolarmente elevato.
Da anni ormai, il reverse charge viene applicato in italia alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Dal 1° gennaio 2015 l’inversione si applica anche a demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.
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Detto ciò, se per ampliare l’ambito di applicazione dell’inversione contabile all’edilizia è necessaria una semplice comunicazione, per l’introduzione di fattispecie ulteriori, serve la dimostrazione che esse siano ad alto rischio di frode, poiché una deroga rispetto alle ordinarie modalità di assolvimento dell’imposta senza alcun giustificato motivo concorrerebbe alla formazione di rilevanti effetti distorsivi nel sistema, ma soprattutto alla creazione di forti posizioni di credito.
Reverse charge grande distribuzione: il no dell’UE
Ricordiamo che l’applicazione del reverse charge alla grande distribuzione, se non avesse ricevuto il No dell’UE, avrebbe permesso al fornitore di emettere le fatture
nei confronti senza applicare l’IVA non dovendo esercitare la rivalsa. L’acquirente dal canto suo, avrebbe dovuto integrare la fattura ricevuta con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’IVA effettuando la “doppia” registrazione del documento nel libro degli acquisti e nel registro delle fatture.
A sua volta il fornitore avrebbe potuto effettuare gli approvvigionamenti assolvendo l’IVA sugli acquisti vendendo i beni alla grande distribuzione, senza applicare l’IVA. In conseguenza di ciò gli acquirenti sarebbero stati sempre a credito, incontrando difficoltà enormi nell’ottenere la restituzione dei crediti IVA, considerando anche i tempi lunghi previsti per i rimborsi.
A questo punto, la neutralità dell’IVA sarebbe venuta meno e a pagarne le spese sarebbe stato il soggetto inciso, vale a dire il fornitore della “grande distribuzione” e non il consumatore finale così come previsto dalla disciplina europea.
Era dunque inevitabile, di fronte a questo quadro, la bocciatura della Commissione UE.
Nell’occhio del ciclone a questo punto finisce anche lo split payment, il cui cammino europeo potrebbe essere impervio.