Cos’è l’Isee minorenni, a cosa serve e di quali documenti si ha bisogno? Si tratta di un modello particolare presentato dai genitori, diverso da quello ordinario.
Isee minorenni: cos’è e a cosa serve? Ci sono vari tipi di modelli Isee, e quello per i minorenni è quell’indicatore utile per accedere alle prestazioni dedicate ai figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è un documento indispensabile per richiedere e ottenere la maggior parte delle agevolazioni riconosciute ai cittadini, perché fotografa la situazione economica delle famiglie tenendo conto del reddito e del patrimonio di tutti i membri del nucleo.
A cosa serve l’Isee minorenni? In base al tipo di prestazione che si vuole richiedere, bisogna presentare un certo modello Isee. Quello per i minorenni serve per richiedere agevolazioni come il bonus asilo. C’è da tenere in considerazione l’avvio, da marzo 2022, dell’assegno unico, che ha cambiato tutto il sistema di supporto economico delle famiglie: per esempio, il bonus bebè viene assorbito dalla nuova prestazione, mentre il bonus asilo nido rimane ed è cumulabile con l’assegno universale.
Come anticipato, questo strumento va utilizzato solamente dai genitori che non risultano coniugati tra loro e non conviventi. Vediamo perché e come vanno indicati i due genitori nella Dsu, la Dichiarazione Unica Sostitutiva.
Isee minorenne: in quale nucleo familiare va indicato il minorenne?
Trattandosi di uno strumento da utilizzare quando i genitori non sono coniugati né conviventi tra di loro si pone il problema riguardo a qual è il nucleo familiare in cui va indicato il minorenne.
Nel dettaglio, nella maggior parte dei casi, il figlio minore fa parte del nucleo familiare ai fini Isee del genitore con cui convive.
Se però il minorenne non convive con alcun genitore, si verifica una delle seguenti ipotesi:
- se non c’è alcun provvedimento di affidamento definitivo, o temporaneo ad altri soggetti, il minorenne viene attratto nel nucleo familiare dei genitori;
- qualora sia in affido temporaneo ad uno dei genitori, quest’ultimo può considerarlo come parte del nucleo;
- qualora sia in comunità, questo fa nucleo a sé;
- qualora sia in affido preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario.
Tenendo conto di queste indicazioni, vediamo cosa cambia per il genitore non convivente e come fare eventualmente per indicarlo nella Dsu ai fini Isee.
Genitore non convivente: quando va indicato nell’Isee minorenni
Nel caso dell’Isee minorenne per i genitori non sposati non conviventi, il genitore che non convive va comunque indicato nell’Isee, come componente aggregato al nucleo qualora non soddisfi neppure una delle seguenti situazioni:
- se risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore;
- se risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore;
- se è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli;
- se è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.
A tal proposito va comunque fatta una precisazione: nelle prime due situazioni il genitore anche se non convivente non può essere totalmente escluso dall’Isee in quanto va indicato come componente aggiuntiva della situazione economica del genitore non convivente.
Nelle altre due ipotesi il genitore non deve essere inserito nel nucleo del figlio; in tal caso, quindi, il dichiarante non deve inserire alcun reddito né patrimonio del genitore escluso.
Quando il genitore è integrato al nucleo come componente aggregato, questo andrà indicato nell’Isee minorenne compilando il Quadro A con relazione di parentela GNC (che sta per genitore non coniugato e non convivente). Qualora quest’ultimo abbia già un un’attestazione Isee, allora nella Dsu basterebbe indicare nella Dsu il protocollo INPS di riferimento.
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Quando serve l’Isee minorenni?
L’Isee minorenni serve per tutte quelle prestazioni riconosciute per il minorenne e solo quando i genitori non sono né sposati né conviventi; quindi, quando si verifica una delle seguenti situazioni:
- quando il genitore che ha riconosciuto il minore non è convivente nel nucleo familiare e non è coniugato con l’altro genitore del minore. In queste ipotesi il genitore si considera facente parte del nucleo familiare del minore, tranne nei casi in cui:
- il genitore è sposato con una persona diversa;
- il genitore ha avuto altri figli con una persona diversa;
- l’autorità giudiziaria ha stabilito il versamento degli assegni periodici per il mantenimento dei figli;
- il genitore ha perso la potestà sul figlio o il figlio è stato adottato.
Se il genitore è sposato o ha avuto figli con una persona diversa, l’Isee del figlio minore è integrato con una componente aggiuntiva calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Se invece a seguito di un provvedimento di allentamento del genitore dalla residenza familiare ha perso la potestà sul figlio va presentato l’Isee ordinario.
Fino ad oggi l’Isee minorenni andava richiesto per prestazioni come gli assegni per la maternità, i bonus famiglia, il bonus bebè, la carta acquisti, le agevolazioni legate allo studio, alle tasse universitarie alle borse di studio, le mense scolastiche, le agevolazioni per l’iscrizione al nido.
Come anticipato, dal 2022 è cambiato l’apparato di sostegno economico statale per le famiglie con l’entrata in vigore dell’assegno unico.
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ISEE assegno unico: chi ci perde?

Come si calcola l’Isee minorenni?
Per il calcolo dell’Isee minorenni occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull’Isee del nucleo familiare del minorenne.
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Come uscire dall’Isee familiare?

Isee minorenni: che documenti servono?
Per richiedere l’Isee minorenni servono i documenti che seguono:
- copia del documento di identità valido del dichiarante;
- codice Fiscale e/o Tessera Sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare;
- certificazioni di invalidità o inabilità se presenti nel nucleo familiare;
- sentenza di separazione o divorzio.
Per i cittadini stranieri serve anche il titolo di soggiorno.
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