Non accennano a placarsi i dubbi e le perplessità sull’IMU dovuta per i terreni agricoli, in vista della scadenza per il pagamento della prima rata; proprio per questo il MEF ha pubblicato utili FAQ per chiarire i dubbi più comuni degli utenti.
Lo scorso 28 Maggio 2015, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, ha pubblicato sul proprio sito web un documento contenente le FAQ (Frequently Asked Questions) ossia le domande più frequenti relative all’IMU sui terreni agricoli 2015.
Come si ricorderà, l’IMU sui terreni agricoli era stata oggetto negli scorsi mesi di differenti proroghe e di differenti variazioni, dovute soprattutto ai criteri che individuavano i contribuenti interessati dal pagamento del tributo e quelli esentati.
Il Governo aveva, infine, chiuso la questione con il DL 4/2015, che aveva introdotto nuovi criteri di individuazione dei comuni montani, dove era prevista l’esenzione totale, e dei comuni parzialmente montali, dove era prevista l’esenzione per specifiche categorie di contribuenti.
Proprio in vista della prima scadenza del 16 Giugno, per il pagamento della I rata dell’IMU dovuta sui terreni agricoli, il MEF ha fornito con le FAQ, importanti chiarimenti riguardo alle misure contenute nel DL 4/2015.
Detrazioni previste per l’IMU sui terreni agricoli
Il Decreto Legge 4/2015 introduce, tra le nuove misure previste per l’IMU dovuta sui terreni agricoli, una detrazione di 200 euro sull’importo dovuto, prevista per l’IMU dovuta per i terreni ubicati nei Comuni parzialmente montani, cosiddetti svantaggiati, ossia interessati dal pagamento dell’IMU sui terreni agricoli in base ai nuovi criteri ISTAT, mentre prima erano esentati, in base ai vecchi criteri altimetrici. A proposito di questa specifica detrazione è stato specificato che:
- La detrazione è comunque prevista per soli coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola;
- La detrazione è prevista anche nel caso in cui il terreno, comunque posseduto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo, venga concesso in comodato o in affitto ad altro coltivatore diretto o IAP;
- Se il Comune viene caratterizzato come "parzialmente delimitato" (PD) la detrazione spetta solo per i terreni ubicati nella parte svantaggiata del territorio comunale, ovvero in quella parte che, in base ai vecchi criteri altimetrici sarebbe stata esentata dal pagamento del tributi e che, invece, con i nuovi criteri di classificazione ISTAT (introdotti dal DL 4/2015) sarebbe interessata dal pagamento del tributo.
- la detrazione di 200 euro è calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata: non spettano, quindi, 200 euro di detrazione per ogni terreno ma 200 euro in totale;
- se il terreno agricolo è posseduto da più soggetti, comunque beneficiari della detrazione, quest’ultima spetta a ognuno dei proprietari in modo proporzionale alla quota di proprietà del terreno;
- nel caso in cui non tutti i soggetti proprietari dell’immobile risultino beneficiari della detrazione, quest’ultima spetta, per intero, solo ai soggetti esplicitamente indicati dalla Legge ossia coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola;
- nel caso dei comuni Parzialmente Delimitati (indicati dalla sigla PD) la detrazione di 200 euro tiene conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle zone “svantaggiate” ed è, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni e va calcolata solo riguardo a tali terreni mentre per l’applicazione della franchigia occorre procedere a un calcolo distinto che prenda in considerazione il valore di tutti i terreni posseduti e condotti nel comune;
Dichiarazione, versamenti e rimborsi
La dichiarazione IMU deve essere presentata per i terreni agricoli, come anche per i terreni non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni.
Questo obbligo non sussiste nel caso in cui il comune sia comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. L’obbligo della dichiarazione IMU viene meno anche in tutti i casi in cui la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola è stata già dichiarata al comune.
Per quanto riguarda i versamenti del tributo viene chiarito che la detrazione per i terreni di collina svantaggiata deve essere riportata nell’apposito campo del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile. In particolare, per quanto riguarda il Modello F24 viene chiarito che, in abbinamento al codice tributo 3914, è possibile compilare il campo “Detrazione”.
Per quanto riguarda i rimborsi, viene, infine, chiarito che la condizione del terreno nel periodo d’imposta 2013 non è rilevante, mentre il rimborso spetta in tutti quei casi di terreni che nel 2014 erano interessati dal pagamento dell’IMU sui terreni agricoli mentre, con i nuovi criteri, sono stati esentati per il 2015.
© RIPRODUZIONE RISERVATA