L’omissione del versamento IVA per un ammontare superiore a 50.000 euro, in relazione ad un singolo periodo d’imposta, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto del periodo in cui si presenta la dichiarazione annuale, è punita con sanzioni di natura penale.
Allo scopo di contrastare l’evasione in campo IVA derivante dal mancato versamento dell’imposta dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale, l’art. 35, comma 7, del D.L. 4 n. 223/2006 ha introdotto due nuove fattispecie di reato:
– l’omesso versamento IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro i termini di versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta dell’anno successivo a quello di riferimento
– il versamento delle imposte attraverso l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o non esistenti.
I soggetti tenuti al versamento dell’IVA devono prestare attenzione, in caso di crisi finanziaria, a non omettere versamenti di imposta di valore superiore alla soglia, entro il termine per il versamento dell’acconto dovuto in relazione al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione.
La soglia di rilevanza
Nel caso in cui un soggetto abbia omesso il versamento di imposta nel corso dell’anno ha tempo fino alla presentazione della dichiarazione del periodo per il versamento del dovuto e con applicazione di sanzioni in misura agevolata, tramite il ravvedimento operoso. Tuttavia, anche decorso inutilmente tale termine, al contribuente residuano tre ulteriori mesi per il versamento, quantomeno del tributo omesso, al solo fine di evitare la sanzione penale. Infatti, la riduzione degli importi omessi entro il termine per il versamento dell’acconto del periodo d’imposta successivo al di sotto della soglia massima di 50.000 euro comporta la non applicabilità delle sanzioni penali.
In caso di regolarizzazione, il soggetto sarà comunque tenuto al versamento delle sanzioni dovute in relazione al tardivo pagamento, ma questo non dovrà necessariamente essere contestuale al versamento dell’imposta, potendo essere effettuato anche successivamente.
La relazione con la dichiarazione IVA
E` previsto che l’estensione delle sanzioni penali per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate sia applicabile al mancato versamento dell’IVA a debito che emerge dalla dichiarazione annuale. Questo determina, pertanto, un legame con gli importi indicati nel Modello di dichiarazione IVA. Si tratta dunque di indagare tale legame e la necessità (o meno) che le somme omesse dovessero risultare dalla dichiarazione.
L’elemento del dolo
Ai fini dell’applicabilità delle sanzioni penali si dovrà pertanto verificare l’applicabilità della disposizione del codice penale, in base al quale ‘‘nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge’’. Pertanto dovrà essere dimostrato che l’omissione dei versamenti oltre la soglia massima è intervenuta con la consapevolezza da parte del contribuente. Le sanzioni di natura penale previste prevedono la reclusione da sei mesi a due anni in capo al soggetto a cui risulta imputabile il reato.
Il termine
Il termine ultimo da tenere in considerazione è la scadenza relativa al versamento dell’acconto del periodo d’imposta successivo a quello degli omessi versamenti (per quest’anno 29 dicembre, termine entro cui saldare eventuali pendenze relative al periodo d’imposta 2013), in quanto per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento, rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga oltre detto termine.
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