Gratuito patrocinio: quando lo stato paga le spese del processo?

Manuela Margilio

4 Settembre 2014 - 13:30

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Che cos’è e chi ha diritto al gratuito patrocinio? Modalità per l’accesso gratuito alla giustizia.

Gratuito patrocinio: quando lo stato paga le spese del processo?

Chi si trova in una situazione di difficoltà economica e non può permettersi di pagare un avvocato, per essere assistito in un processo e far valere i propri diritti, potrà nominare un legale retribuito dallo Stato.

L’assistenza gratuita dell’avvocato (il patrocinio a spese dello stato) è riservata ai non abbienti, cioè a coloro che non dispongono di un reddito sufficiente per poter pagare le spese giudiziarie. Lo Stato vuole garantire a tutti i cittadini il diritto alla difesa in attuazione dell’art. 24 della Costituzione, consentendo a tutti coloro che a causa delle condizioni economiche precarie non sono in grado di pagare le spese di un processo, di poter ricorrere alla tutela giurisdizionale.

A chi spetta il beneficio del gratuito patrocinio
Per poter essere ammessi al gratuito patrocinio il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non deve essere superiore a 11.369,24 euro. In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, si deve considerare, salve rare eccezioni, il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare.
E’ consentito il ricorso al gratuito patrocinio per i processi penali, civili, amministrativi e tributari di ogni grado. Sono altresì compresi i giudizi di separazione e divorzio nonché la giurisdizione volontaria.

Revoca dal beneficio
Qualora, in corso di causa, siano mutate le condizioni economiche di chi è stato ammesso al gratuito patrocinio, per il conseguimento di nuove disponibilità, il giudice può disporne la revoca. La revoca riguarda esclusivamente l’attività difensiva svolta nel periodo successivo alla variazione della situazione di reddito. Il beneficio ottenuto fino a quel momento rimarrà valido, per cui le spese della parte di processo già svolta continueranno a rimanere a carico dello stato.

Presentazione della domanda
Le modalità di presentazione della domanda sono diverse a seconda che il processo si svolga in sede civile o penale.

Processi civili
Per i processi civili la domanda deve essere presentata alla segreteria del consiglio dell’ordine degli avvocati presso il giudice competente.
L’istanza va sottoscritta e consegnata allegando una fotocopia del documento di identità.
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha tempo 10 giorni per comunicare l’accoglimento o il rifiuto della domanda al richiedente.
In caso di rigetto della domanda, l’istanza potrà comunque essere presentata direttamente al giudice competente nel processo.
In caso di ammissione si dovrà procedere alla nomina di un difensore, effettuando la scelta tra gli iscritti nell’elenco degli avvocati.

Processo penale
Nel processo penale l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio va presentata all’ufficio del magistrato competente il quale con decreto ne dichiarerà o meno l’ammissibilità.

Chi paga le spese?
In caso di gratuito patrocino lo Stato si accolla le spese del processo, anticipando costi amministrativi e onorario dell’avvocato.
Vediamo come avviene il recupero di quanto anticipato.

Il beneficiario non abbiente vince la causa
In tal caso le spese anticipate dallo stato vengono addebitate alla parte soccombente. Qualora non riesca da quest’ultima a recuperare tutti i costi sostenuti si potrà rivalere sul soggetto che ha goduto della difesa gratuita ma solo nell’ipotesi in cui la vittoria gli consenta di versare le somme ricevute.
Il beneficiario non abbiente perde la causa.
In tale ipotesi lo Stato non può recuperare le spese.

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