Garanzia Giovani, Super Bonus Occupazione: ecco come richiedere l’incentivo

Chiara Troncarelli

26 Maggio 2016 - 10:00

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Garanzia Giovani, Super Bonus Occupazione: l’Inps fornisce alle aziende le istruzioni operative per usufruire dell’incentivo previsto per l’assunzione dei giovani che aderiscono al programma Garanzia Giovani.

Garanzia Giovani, Super Bonus Occupazione: ecco come richiedere l’incentivo

L’Inps fornisce le istruzioni operative per usufruire del Super Bonus Occupazione previsto per l’assunzione dei giovani che aderiscono al programma Garanzia Giovani.

Ecco qual è la procedura per chiedere il Super Bonus Occupazione per l’assunzione di giovani tirocinanti che aderiscono al programma Garanzia Giovani.

Super Bonus Occupazione: come fare domanda per l’incentivo?

La domanda di ammissione per usufruire del Super Bonus Occupazione deve essere inviata all’Inps attraverso il modulo di istanza online denominato “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

Per accedere al modulo occorre:

  • accedere all’area “servizi on line”;
  • scegliere la tipologia di utente “aziende, consulenti e professionisti”;
  • cliccare su “servizi per le aziende e consulenti”;
  • autenticarsi con codice fiscale e pin;
  • selezionare “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Una volta inoltrata la domanda, l’Inps effettua una serie di controlli:

  • consulta gli archivi informatici del Ministero del Lavoro per verificare se il giovane per cui si chiede l’incentivo abbia avviato un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016 e se sia registrato al “Programma Garanzia Giovani”, nonché quale sia la sua classe di profilazione;
  • determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla classe di profilazione attribuita;
  • verifica la disponibilità residua delle risorse;
  • comunica in modalità telematica la prenotazione dell’importo dell’incentivo per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

Se a seguito della verifica, l’Inps ritiene che non spetti il Super Bonus Occupazione per mancanza dei requisiti, l’Istituto può verificare se vi sia la possibilità di riconoscere il bonus ordinario.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo può essere rigettata anche per carenza di fondi: in tal caso essa rimane valida per 30 giorni, allo scadere dei quali perde definitivamente efficacia e il datore deve presentare una nuova istanza di prenotazione.

Se l’Inps accoglie la domanda, il datore di lavoro deve procedere all’assunzione entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto ed entro 14 giorni deve comunicare a pena di decadenza l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Super Bonus Occupazione: condizioni per usufruire dell’incentivo

Il Super Bonus Occupazione deve essere fruito mediante il conguaglio o la compensazione operato sulle denunce contributive Uniemens o DMAG, in caso di lavoratori agricoli.

Il Super Bonus Occupazione è suddiviso in 12 quote mensili di pari importo in forza della permanenza del rapporto di lavoro.

Infatti, se il rapporto di lavoro subisce una conclusione anticipata, il super bonus sarà proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

L’incentivo è subordinato, oltre agli altri obblighi di legge, alle seguenti condizioni:

  • alla regolarità relativa all’adempimento degli obblighi contributivi;
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello.

Inoltre è altresì necessaria l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Per questo motivo, l’incentivo non spetta:

  • se l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente;
  • se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
    -* se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;

L’Inps ricorda infine che per determinare il diritto agli incentivi e la loro durata occorre cumulare i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

In caso poi di inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie relative all’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro, si verificherà la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

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