Forze dell’Ordine: quando si può utilizzare l’arma di servizio

Simone Micocci

26 Ottobre 2017 - 13:23

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Quando le Forze dell’Ordine possono sparare? È la legge a stabilirlo, precisamente con gli articoli 51, 52 e 53 del Codice Penale.

Forze dell’Ordine: quando si può utilizzare l’arma di servizio

In quale situazione un pubblico ufficiale può utilizzare l’arma di servizio? Quando si può sparare? Quello dell’uso dell’arma di servizio per le Forze dell’Ordine è un tema delicato sul quale non sempre c’è molta chiarezza.

Basti pensare che tra gli errori commessi all’ultimo concorso da vice ispettori di Polizia c’è quello di un candidato - poi risultato vincitore - convinto di poter “sparare alle gambe di un ladro per impedirgli di fuggire”. A questo candidato consigliamo una rilettura dell’articolo 53 del Codice Penale, perché è qui che vengono indicati i casi in cui l’uso dell’arma di servizio può considerarsi legittimo.

Uso dell’arma legittimo per le Forze dell’Ordine: articolo 53 del Codice Penale

È molto importante per le Forze dell’Ordine conoscere le normative che regolano l’utilizzo dell’arma di servizio. Avere un’arma e non sapere quando usarla, infatti, può comportare conseguenze dannose per la propria e per l’altrui sicurezza.

Per chiarire tutti i dubbi in merito a questa delicata questione dobbiamo fare riferimento all’articolo 53 del Codice Penale nel quale sono contenute le “disposizioni sull’uso legittimo delle armi”. Nel dettaglio, qui si legge che “non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi”.

Tra i doveri del proprio ufficio che legittimano l’uso di armi ci sono:

  • respingere una violenza”;
  • vincere una resistenza all’Autorità”.

Inoltre, l’uso di armi è consentito quando serve per evitare il concretizzarsi di uno dei seguenti delitti:

  • di strage;
  • di naufragio;
  • aviatorio
  • ferroviario;
  • omicidio volontario;
  • rapina a mano armata e sequestro di persona.

Quindi qualora un dipendente delle Forze dell’Ordine faccia uso dell’arma di servizio per scopi privati sarà direttamente responsabile delle conseguenze. In questo caso - così come quando si usa l’arma per motivazioni differenti dall’adempimento di un dovere d’ufficio - l’utilizzo dell’arma di servizio non è da considerarsi legittimo.

È bene però fare una precisazione in merito ai primi due aspetti dettati dall’articolo 53 del Codice Penale, quello sull’uso delle armi per “respingere una violenza” e per “vincere una resistenza ad un’Autorità”.

In questi due casi, infatti, l’uso dell’arma non è sempre legittimo perché sarà compito del giudice accertare che la violenza o la resistenza non si potessero vincere in altro modo, senza dunque mettere mano all’arma di servizio.

Quindi l’utilizzo dell’arma va commisurato in base alla situazione: questo deve essere l’ultimo strumento al quale mettere mano per risolvere una situazione di emergenza (circoscritta tra quelle descritte nell’articolo 53 del Codice Penale).

Uso delle armi per legittima difesa

Ci sono altri due casi in cui un pubblico ufficiale può utilizzare l’arma di servizio. Il primo è quello previsto dall’articolo 52 del Codice Penale, in tema di legittima difesa.

Qui viene stabilito che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta”.

Anche in questo caso, però, sarà il giudice ad accertare che la “difesa sia proporzionata all’offesa”.

L’uso dell’arma quindi è legittimato dalle disposizioni dell’articolo 52 del Codice Penale solamente nei casi in cui sussista un pericolo grave per la propria o l’altrui incolumità fisica.

Uso delle armi per adempiere ad un dovere

C’è poi l’articolo 51 del Codice Penale da prendere in considerazione, in tema di “Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”. Qui viene stabilito che non è punibile colui che adempie ad un dovere - o ad un ordine - imposto dalla propria Autorità.

Risponde del reato, invece, il pubblico ufficiale che “ha dato l’ordine”.

Stando a quanto descritto dall’articolo 52 del Codice Penale, quindi, non è punibile l’agente di Polizia che spara - o commette una violenza - su ordine del proprio superiore, ma solo quando per errore di fatto ritenga di obbedire ad un ordine legittimo. Sarà chi ha dato l’ordine, quindi, a risponderne davanti la legge.

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