Fondo di solidarietà Esodati bancari e del credito cooperativo: gli adempimenti per ottenere il sussidio di disoccupazione

Simone Casavecchia

25 Maggio 2015 - 09:45

Per gli esodati bancari e del credito cooperativo è stato attivato uno specifico fondo di solidarietà che consente di ottenere un sussidio di disoccupazione nella forma di un assegno a sostegno del reddito: ecco come fare per ottenerlo.

Fondo di solidarietà Esodati bancari e del credito cooperativo: gli adempimenti per ottenere il sussidio di disoccupazione

Con la circolare 104/2015 dello scorso 21 Maggio l’INPS ha chiarito quali sono le modalità per ottenere l’assegno di disoccupazione per gli esodati bancari e del credito cooperativo: si tratta di uno speciale assegno a sostegno del reddito che può essere ottenuto da questa categoria di lavoratori.

Il personale del credito cooperativo, ossia gli esodati bancari, possono ottenere, quindi, delle prestazioni assistenziali da questo specifico fondo di solidarietà al fine di ottenere delle misure utili all’occupabilità e all’occupazione.

I fondi di solidarietà di settore sono stati istituiti dalla Legge Fornero (L. 92/2012) e i loro regolamenti vengono adeguati annualmente dall’INPS che ha riepilogato, nella circolare indicata sopra, le modalità di accesso alle prestazioni, già indicate nel Decreto Interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014.

Fondo di solidarietà esodati credito cooperativo: come funziona
I lavoratori che hanno fatto parte del personale degli istituti di credito cooperativo (le cosiddette BCC) qualora abbiano avuto accesso alle pensione con le regole previste prima della riforma Fornero e poi, in seguito all’applicazione di tale legge, si siano trovati senza i requisiti previsti per ottenere il proprio trattamento pensionistico, hanno diritto ad accedere a uno specifico fondo di solidarietà che viene finanziato dalle loro stesse aziende di appartenenza, nel caso in cui si siano verificati eventi che abbiano pregiudicato il normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Nello specifico, il fondo può essere utilizzato dagli esodati del credito cooperativo in forze in istituti di credito interessati da situazioni di crisi e da processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che hanno dato luogo a fenomeni di riduzione del personale e a trasformazioni dell’attività lavorativa.

Tipologia delle prestazioni
E’ opportuno ricordare che il fondo di solidarietà per gli esodati bancari eroga un assegno ordinario, un assegno straordinario o altre specifiche prestazioni che concorrono, comunque, a sostenere il reddito dei lavoratori.
L’assegno ordinario viene assegnato per finanziare:

  • programmi di formazione utili alla riconversione del lavoratore e alla riqualificazione professionale, sia a livello aziendale che a livello provinciale, regionale o interregionale. A questo scopo l’assegno ordinario può essere fruito anche insieme al altre prestazioni erogate dai Fondi nazionali e dai Fondo dell’Unione europea o della cooperazione;
  • prestazioni specifiche a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le cause previste dalla normativa relativa alla CIG ordinaria o straordinaria. A tale scopo le prestazioni specifiche del Fondo possono essere integrate con altri strumenti previsti dagli accordi collettivi di categoria;
  • prestazioni specifiche a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro, a causa dei contratti di solidarietà;

Il Fondo di solidarietà per esodati del credito cooperativo versa anche i contributi previsti per i periodi in cui viene erogato l’assegno ordinario, alla gestione previdenziale di riferimento.

Gli assegni straordinari vengono erogati per finanziare:

  • le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori interessati dai processi di agevolazione all’esodo e i relativi contributi, dovuti dai datori di lavoro, alla gestione previdenziale di riferimento;

A chi spetta l’assegno straordinario per esodati
L’assegno straordinario per lavoratori esodati spetta a:

  • personale dipendente e dirigenti del settore del credito cooperativo che, a seguito del coinvolgimento in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, riuscirà a maturare i requisiti utili ad ottenere la pensione (quella più vicina tra pensione anticipata o pensione di vecchiaia) entro un periodo massimo di 60 mesi dal momento della chiusura del rapporto di lavoro.

L’importo dell’assegno straordinario è pari a quello del trattamento pensionistico che il lavoratore esodato avrebbe dovuto percepire (teoricamente) al momento della chiusura del rapporto di lavoro, comprensivo della quota di pensione spettante per la contribuzione ancora mancante, per raggiungere il diritto alla pensione.
In questo caso, i contributi dovuti nel periodo compreso fra il momento dell’interruzione del rapporto di lavoro e il momento della maturazione del diritto alla pensione, in cui viene anche erogato l’assegno straordinario, sono a carico del l’azienda.

Altre prestazioni
Per i lavoratori esuberati che non hanno i requisiti (max 60 mesi per il raggiungimento della pensione) per accedere all’assegno straordinario, il Fondo di solidarietà del credito cooperativo prevede le seguenti, altre, prestazioni a sostegno del reddito:

  • uno specifico trattamento a sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi, per i lavoratori licenziati che permangano nello stato di disoccupazione involontaria;
  • per questi stessi lavoratori che permangono nella condizione di disoccupazione involontaria, è previsto anche una ulteriore prestazione, concesso su richiesta e per un massimo di 12 mesi, utile al finanziamento di programmi di ricollocazione professionale.

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