Il nodo delle ferie non godute non è semplice da sciogliere visto che la loro fruizione è regolata, in primis dalla Costituzione italiana, ma anche da una serie di decreti legislativi che si sono susseguiti, a volte in maniera confusa, negli anni successivi.
A riportare il tema agli onori della cronaca è stata un recente sentenza della quarta sezione della Commissione tributaria del Lazio che ha depositato la sentenza numero 89/2013 destinata a sciogliere la questione delle ferie non godute.
Sentenza Commissione tributaria
In breve, la sentenza stabilisce che al lavoratore che, alla scadenza del contratto, non ha goduto delle ferie dovute, non può essere applicata alcuna tassa sul risarcimento.
Il lavoratore può richiedere il rimborso di quanto è stato trattenuto negli anni, dal momento che il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere tassato in quanto di natura risarcitoria. I riposi settimanali e le ferie annuali sono un diritto insopprimibile del lavoratore tutelato anche dalla carta costituzionale. I giorni di riposo sono "connessi alla protezione della sua salute quale bene primario costituzionalmente garantito".
Il risarcimento per le ferie non godute quindi non può essere soggetto ad alcuna tassazione. E’ grazie alla sua natura risarcitoria che le ferie non godute dal dipendente non sono soggette ad alcuna imposta.
Nella sentenza dalla commissione tributaria si legge:
L’articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86 stabilisce l’imponibilità delle sole indennità conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante), ma non anche a quelle, come nella specie, che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale
Quindi in sostanza, il datore di lavoro del dipendente che non può godere delle ferie dovute e non riceve alcuna somma in cambio, rischia di commettere un illecito. Il lavoratore, basandosi su questa premessa, può chiedere un’indennità e, in aggiunta, una maggiorazione che "compensi lo stress fisico e psichico". In questo caso quindi, trattandosi di un risarcimento non è soggetto ad alcun tipo di tassazione.
30 giugno 2013: termine ultimo per la fruizione delle ferie 2011
L’art. 10 del D.Lgs n. 66/2003 stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore e 4 settimane. Tale periodo di ferie, sempre secondo le disposizioni legislative, deve essere goduto per 2 settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e le altre 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine del suddetto anno.
Premesso questo, il 30 giugno 2013 scade il termine ultimo per la fruizione delle ferie residue maturate nell’anno 2011. Il datore di lavoro che violi tale disposizione è punibile con una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro; e nel caso in cui tale illecito coinvolga più di 10 lavoratori la sanzione va da 800 a 4.500 euro.
Il periodo di 4 settimane di ferie spettanti al lavoratore non può essere sostituito dalla relativa indennità, se non nel caso di risoluzione del rapporto lavorativo.
Il 30 giugno rappresenta anche la scadenza entro la quale il datore di lavoro deve versare al lavoratore i contributi previdenziali sulla retribuzione legata alle ferie maturate nell’anno 2011 e non godute.
Precisazioni per i docenti
Sulla scia della spending review la scorsa estate venne eliminato il compenso sostitutivo delle ferie non godute per i docenti precari. La norma venne duramente contrastata dal corpo docenti che rischiava di non vedersi pagate le ferie non godute maturate durante l’anno.
La buona notizia per il personale docente precario è il ripristino del pagamento delle ferie maturate. Questo diritto, messo in dubbio dalla spending review, se negato avrebbe violato la normativa vigente; a questo proposito l’articolo 2113 del codice civile afferma:
le rinunzie e le transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di
lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi non sono valide
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