La Riforma Fornero è entrata in vigore nel luglio 2012. La riforma era nota ai più soprattutto per le polemiche riguardanti la modifica dell’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori del 1970. Ma in essa sono contenute molte altre novità. Tra queste il contrasto alle “false partite IVA”.
Di stamattina la notizia che allenta la stretta promessa: l’avvio di verifiche e controlli partirà solo dal 18 luglio 2014 e sono esclusi dalla presunzione (non devono provare la vera autonomia lavorativa) i professionisti iscritti a un Ordine, albo o elenco per cui serva un Esame di Stato. In generale la norma esclude le imprese e anche gli artigiani e i commercianti iscritti alla Camera di Commercio.
Che cos’è una falsa partita IVA?
Le cosiddette “false partite IVA” sono una delle forme del precariato nel mercato del lavoro italiano.
Oggi è infatti diventata pratica di uso comune da parte dei vari datori di lavoro assumere un dipendente costringendolo ad aprire una falsa partita IVA (e mascherando quindi il proprio lavoro come autonomo) anziché proporre un contratto a tempo determinato o indeterminato. Il dipendente lavora con orari e modalità concordate col datore di lavoro, ricevendo uno stipendio mensile, ma emettendo una fattura per servizi e consulenze.
Il datore di lavoro non è così costretto a pagare tasse o imposte, ma il lavoratore non ha nessun diritto garantito per legge al dipendente: ferie, malattia, maternità, buonuscita, ecc., anche se il guadagno perpetrato a fine mese, sarà sicuramente maggiore.
Riforma Fornero
La Riforma si proponeva di contrastare duramente il fenomeno delle “False partite IVA” introducendo tre criteri per individuarle. Si tratta di indici di subordinazione per cui un lavoratore non può ricorrere alla partita Iva se :
- la collaborazione con un medesimo committente ha una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi.
- Il corrispettivo economico di questa collaborazione rappresenta più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti durante due anni consecutivi.
- Il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
In presenza di almeno due, tra questi tre indici il rapporto di lavoro viene considerato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
In presenza di almeno due, tra questi 3 indici il rapporto di lavoro viene considerato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Circolare del 20 dicembre
Con un decreto ministeriale e una circolare diramata nei giorni scorsi, il Ministero del Lavoro limita e differisce nel tempo “la stretta” sulle false partite IVA. Si precisa infatti che la presunzione di falsa partita IVA non opera:
- se la prestazione è svolta da un iscritto a un Ordine professionale;
- se il lavoratore è in possesso di una specifica "competenza", che può derivare anche dal possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore e se, contemporaneamente, egli guadagna più di 18.662 euro l’anno.
I relativi controlli partiranno dal 18 luglio 2014, perché, la stessa riforma Fornero, prevede un tempo di due anni per verificare l’eventuale presenza di una prestazione di eccessiva prevalenza, resa cioé a un solo committente in esclusiva o in larghissima parte.
Un quadro decisamente più morbido rispetto a quello profilato nel luglio scorso dal Ministero del Lavoro, che vuole tracciare un percorso di progressivo adeguamento alle regole normative, senza però effettuare bruschi passaggi al nuovo regime
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