Errati versamenti di Imu e Tasi 2014: è il Comune che decide se applicare sanzioni

Federico Migliorini

22 Luglio 2014 - 14:30

Hai effettuato un versamento errato o insufficiente dell’acconto Tasi o Imu del 2014? Per sapere se devi pagare sanzioni controlla se il tuo Comune ha previsto regole specifiche a riguardo, altrimenti ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del Contribuente puoi regolarizzare la tua posizione versando soltanto la quota di tributo mancante.

Errati versamenti di Imu e Tasi 2014: è il Comune che decide se applicare sanzioni

L’introduzione della Tasi, a partire dal 2014, ha creato notevoli problemi organizzativi a professionisti e contribuenti, sia per il reperimento delle informazioni necessarie al calcolo del tributo, ma soprattutto per il ritardo con il quale sono state fornite le indicazioni (ancora informali) da parte del Ministero e la notevole (e non necessaria) complessità che molti Comuni hanno scelto di utilizzare nello scrivere le delibere con le quali sono state fissate aliquote e detrazioni applicabili.

Peraltro, i problemi riguardanti la Tasi hanno finito per produrre i propri effetti anche sull’Imu, soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, quali ad esempio l’identità di base imponibile. Senza dimenticare che gli ultimi interventi normativi riguardanti il versamento sono addirittura datati 9 giugno 2014, solo una settimana prima la scadenza fissata per il versamento dell’acconto (16 giugno 2014).

Per tale motivo il Ministero, con la Risoluzione n.1/DF dello scorso giugno 2014, ha ritenuto che sussistano le condizioni per cui i Comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall’art.10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione
senza applicazione di sanzioni e interessi, a causa della scarsa chiarezza della normativa.

Da notare quindi che non si tratta di una moratoria generalizzata: si deve infatti verificare se il Comune specifico abbia stabilito alcunché al riguardo (va detto che sono molti i Comuni che lo hanno fatto).
Al contrario, se il Comune nulla ha previsto, la regolarizzazione è comunque possibile, ma occorrerà utilizzare la via ordinaria del ravvedimento operoso, definendo il ritardato o omesso versamento dell’acconto tramite una sanzione ridotta.

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