Le donazioni ai partiti politici possono essere effettuate in detraibilità anche nei confronti delle organizzazioni locali.
L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa circa la possibilità di ammettere in detrazione le erogazioni liberali effettuate in favore dei partiti politici, se accreditate su conto corrente bancario o postale non intestato all’organizzazione nazionale del partito politico, bensì su conto corrente bancario o postale intestato alle articolazioni territoriali dello stesso.
L’opinione è contenuta nella risoluzione 108/E dello scorso 3 dicembre 2014, rilasciata in seguito a interpello di un partito che domandava, appunto, se ai fini della detraibilità delle erogazioni liberali di persone fisiche e società, il versamento debba essere effettuato esclusivamente sul conto dell’organizzazione nazionale o meno, come consentito dalla precedente l. 2/1997.
Nella sua risoluzione l’Agenzia ricorda anzitutto che dal 2013, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 7, comma 1, della l. 6 luglio 2012, n. 96, la detrazione per le persone fisiche era riconosciuta in misura pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro, purchè in favore “dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi tra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale”.
Dal 2014, il d.l. 149/2013 ha ulteriormente definito le condizioni per poter fruire della detrazione per le erogazioni liberali in denaro, ricordando che – tra i presupposti – vi è anche l’iscrizione dei partiti politici nella prima sezione del “registro nazionale” previsto dall’art. 4 del decreto (di seguito, Registro) e al comma 7 l’effettuazione del versamento delle erogazioni liberali in denaro mediante particolari modalità. Per quanto attiene il primo requisito, è richiesto che i partiti presentino apposita richiesta annuale alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che valuterà la conformità dello statuto alle disposizioni del decreto, e il possesso dei requisiti stabiliti dallo stesso.
Per quanto invece concerne la possibilità di effettuare l’erogazione liberale anche nei confronti delle organizzazioni territoriali, la risoluzione fa presente come “il versamento delle erogazioni liberali in denaro detraibili deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Considerando che il regolamento non è stato ancora emanato, l’Agenzia delle Entrate conclude che è ancora possibile applicare quanto previsto dalla l. 2/1997 in riferimento all’ammissibilità delle erogazioni alle organizzazioni locali.
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