In seguito alla scoppio della crisi economica mondiale, nel 2008, si è assistito ad un’impennata vertiginosa delle cifre connesse alla disoccupazione. L’Italia non si discosta dall’andamento generale, e anche nel bel paese il numero dei disoccupati ha ormai raggiunto proporzioni preoccupanti.
Dato che il lavoro è un diritto costituzionalmente garantito, in Italia sono predisposte delle misure atte ad aiutare i lavoratori che hanno perso la propria fonte di reddito: le indennità di disoccupazione. In seguito alla riforma del Ministro Fornero l’attuale indennità di disoccupazione ordinaria verrà sostituita, nel 2013, dall’Aspi.
Di seguito le differenze tra queste forme assistenziali e i requisiti d’accesso.
Indennità ordinaria: cos’è?
Parte dei contributi che il lavoratore versa all’Inps viene destinata ad un fondo atto a garantire un introito temporaneo a coloro che perdono la propria fonte di reddito principale. Questo significa che tale opportunità non è preclusa a coloro che hanno introiti secondari o occasionali.
Al lavoratore viene erogato il 60% della sua retribuzione per sei mesi, il 50% sino all’ottavo e il 40% per il periodo restante.
A chi è indirizzata
- Lavoratori licenziati. Sono ammessi anche coloro che abbiano dato le dimissioni ma solo per giusta causa. Tali soggetti sono coperti per otto mesi. Se, al momento del licenziamento, il soggetto ha già 50 anni, il periodo è prolungato sino a dodici mesi.
- Lavoratori sospesi. Dal 2005 è possibile il godimento del sussidio da parte dei soggetti appartenenti ad aziende che, per cause temporanee, indipendenti dal lavoratore e dell’azienda stessa, non possono più garantirne l’impiego. I lavoratori sospesi godono dell’indennità per un massimo di 65 giorni.
I requisiti
- 52 settimane di contribuzione pregresse nei due anni che hanno preceduto la perdita dell’impiego;
- Assicurazione contro la disoccupazione volontaria: almeno 2 anni.
La procedura per la richiesta
- È necessario che il lavoratore comunichi la propria disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego. Va premesso che l’impresa presso cui era impiegato il lavoratore deve dare notizia, entro 5 giorni, al centro dell’avvenuto licenziamento.
- Va presentata domanda all’Inps di residenza entro 68 giorni dall’inizio del periodo di disoccupazione.
- Se il procedimento va a buon fine, il lavoratore può godere dell’indennità attraverso tre canali di erogazione: assegno circolare, bonifico bancario o postale, sportello dell’ufficio postale.
Aspi, cos’è
La riforma Fornero ha introdotto l’Aspi(Assicurazione Sociale per l’Impiego) che entrerà in funzione dal 2013, per raggiungere la piena efficienza solo nel 2017, andando a rimpiazzare integralmente l’attuale indennità di disoccupazione ordinaria.
A differenza di quest’ultima, l’Aspi sarà esclusiva dei soli soggetti che hanno definitivamente perso il loro posto di lavoro, riguardando anche gli apprendisti e i soci lavoratori delle cooperative. Non interesserà in alcun modo i soggetti che, pur essendo sospesi, mantengono formalmente l’impiego.
Per quei lavoratori che non dispongono di cassa integrazione è prevista l’istituzione di fondi di solidarietà bilaterali.
Ai soggetti che ne avranno diritto, verrà corrisposta una cifra pari al 75% della retribuzione, se essa non superava i 1.180 euro. In ogni caso la cifra corrisposta non potrà superare i 1.119 euro. Si prevede una riduzione con cadenza semestrale del 15%.
I requisiti
- Aver perso il posto di lavoro. Come affermato in precedenza, l’Aspi non integra ne sostituisce in alcun modo la cassa integrazione. Ancora in forse la possibilità che possano usufruirne anche i dimissionari per giusta causa. A tutti i lavoratori sotto i cinquant’anni, l’aspi verrà corrisposta 12 mesi, oltre tale soglia d’età, verrà prorogata sino a 18 mesi.
- Almeno due anni di assicurazione e un anno di contributi versati alla data del licenziamento. Per coloro che non hanno maturato tali requisiti, è prevista una mini Aspi: basterà aver maturato almeno 13 settimane di contributi per aver accesso all’importo dell’Aspi vera e propria per un periodo di tempo limitato (metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno).
La richiesta
La procedura per richiedere l’Aspi non si discosta dall’attuale: si tratterà sempre di presentare una domanda presso la sede Inps competente per residenza entro i 68 giorni dalla data del licenziamento.
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