La disoccupazione agricola è un’indennità che spetta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Di seguito le indicazioni dell’Inps per il 2015.
La disoccupazione agricola Inps 2015 è una prestazione a sostegno del reddito destinata agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Tale indennità viene pagata in un’unica soluzione dall’Inps.
Tra le ultime novità introdotte dal Governo Renzi per la riduzione e il taglio del cuneo fiscale 2014, vi è il bonus Irpef 80 euro 2015 lavoratori in disoccupazione.
Di seguito una breve guida per vedere a chi spetta, quanto spetta e come presentare domanda per ottenere la disoccupazione agricola 2015.
Disoccupazione agricola Inps 2015: a chi spetta?
Come si può leggere sul sito dell’Ente di previdenza, tale indennità spetta ai lavoratori inquadrati come:
- operai agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.
Ricordiamo, inoltre, che tale indennità viene pagata dall’Inps ai lavoratori impiegati nel settore agricolo che perdono il lavoro contro la propria volontà.
Disoccupazione agricola Inps 2015: chi è escluso?
Non possono ottenere l’indennità di disoccupazione agricola 2015:
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale
- i lavoratori che hanno presentato la domanda di disoccupazione agricola oltre la scadenza
- i lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno,ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione.
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:
- le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri)
- coloro che si dimettono per giusta causa
Disoccupazione agricola 2015 Inps, i requisiti
L’indennità di disoccupazione agricola 2015 spetta inoltre ai lavoratori agricoli che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
- almeno 2 anni di contributo ASpI versato;
- almeno 102 contributi giornalieri versati nei 2 anni precedenti la domanda. Ai fini di calcolo contributi, vengono contati anche i contributi figurativi versati nel biennio precedente dall’inps al lavoratore, come periodo di maternità obbligatoria o congedo parentale.
Disoccupazione agricola 2015 Inps, quanto spetta?
Per quanto riguarda l’importo dell’indennità, quest’ultima spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva e non è applicata nessuna trattenuta per il contributo di solidarietà.
Disoccupazione agricola 2015 Inps: come e quando presentare domanda?
La domanda per ottenere l’assegno di disoccupazione agricola 2015 deve essere presentata per via telematica accedendo all’apposito servizio del sito dell’Inps con il proprio Pin dispositivo. Nel caso non fosse possibile procedere autonomamente, e possibile contattare il servizio Contact Center dell’Inps o recarsi presso i centri Caf e i Patronati.
La domanda deve essere presentata, a pena di scadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo alla perdita del lavoro.
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