Se la raccomandata non viene ritirata presso l’ufficio postale e torna al mittente per compiuta giacenza quali sono i suoi effetti?
Spesso accade che il destinatario di una lettera raccomandata sia assente, o faccia finta di esserlo, e non vada a ritirarla presso l’ufficio postale dove si trova in giacenza.
Una recente sentenza della Cassazione (2756/2013) ha fornito chiarimenti sulla questione, prendendo in esame il caso in cui la raccomandata contenente la disdetta di un contratto di locazione non veniva recapitata, per assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla presso l’abitazione.
Qualora la raccomandata inviata all’indirizzo del destinatario non possa essere consegnata per assenza di quest’ultimo, verrà depositata presso l’Ufficio postale; di tale procedura viene data comunicazione al destinatario mediante rilascio nella cassetta postale dell’avviso di giacenza. Nel caso in cui il destinatario o persona delegata non si presentino per il ritiro decorsi 30 giorni, si avrà la cd compiuta giacenza con restituzione della raccomandata al mittente.
Le raccomandate non ritirate alla posta si ritengono valide a tutti gli effetti nei confronti del destinatario in quanto si presumono conosciute dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale.
Ai fini legali è sufficiente che la comunicazione sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario e si presume da lui conosciuta anche se non venga ritirata dal destinatario.
Sarà quest’ultimo a dover dimostrare che si era trovato nell’impossibilità di averne conoscenza senza sua colpa.
In conclusione in caso di rifiuto assenza del destinatario o mancato ritiro la lettera si presume ricevuta dal destinatario e sarà a suo carico l’eventuale prova contraria.
Cosa dice la Cassazione
Nel caso trattato dalla Suprema Corte la lettera di disdetta era stata depositata presso l’ufficio postale e l’inquilino era andato a ritirarla in un momento successivo alla scadenza del termine per l’invio della disdetta. Secondo la Cassazione, ai fini della validità della comunicazione rileva il momento di inserimento dell’avviso di giacenza nella cassetta postale che dovrà avvenire in termine utile per non consentire il rinnovo della locazione. A dire della Corte l’atto di disdetta, "si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui ne prende effettiva conoscenza."
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