Dis-Coll 2015: dall’11 maggio si può presentare la domanda telematica. Ecco le istruzioni dell’INPS
La circolare n.83 pubblicata dall’INPS contiene le disposizioni attuative sulla Dis Coll, l’indennità di disoccupazione prevista dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, in attuazione delle deleghe introdotte dal Jobs Act e destinata ai co.co.co. e ai co.co.pro.
Ecco tutte le istruzione dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Dis-Coll 2015: beneficiari
La Dis Coll viene erogata per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno solare 2015 ai collaboratori coordinati e continuativi o a progretto che possiedano i seguenti requisiti:
- iscrizione esclusiva alla gestione separata INPS
- non pensionati
- non possessori di partita IVA
- stato di disoccupazione.
Coloro che vogliono accedere all’indennità dovranno dichiarare l’attività lavorativa svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa mediante:
- forma cartacea
- PEC
- direttamente all’ INPS, contestualmente alla presentazione della domanda di DIS-COLL.
I beneficiari dovranno possedere almeno tre mesi di contributi presso la Gestione separata INPS, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al giorno della cessazione e almeno un mese di contribuzione versata oppure un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro.
Dis - coll 2015: importo
L’importo dell’indennità verrà calcolato in base al rapporto esistente tra i contributi effettuati nell’anno nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e nell’anno solare precedente, e il numero di mesi o frazioni di mesi di contribuzione di durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento.
L’indennità sarà pari al 75% del reddito medio mensile, se pari o inferiore all’importo di 1.195 euro. Nel caso in cui il reddito mensile superi il predetto importo, la misura della DIS-COLL è incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro.
In ogni caso l’importo non potrà essere superiore a 1.300 euro al mese e si ridurrà del 3% ogni mese a partire dal quarto mese di fruizione.
Dis - Coll 2015: durata
La durata della Dis-Coll corrisponde al mumero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente fino alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, entro un tetto massimo di 6 mesi.
Non verranno computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Infine, per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.
Dis - Coll 2015: domanda e decorrenza
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono accedere all’indennità presentando apposita domanda all’INPS entro il termine di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, pena la decadenza.
Da oggi 11 maggio l’unico modo per presentare la richiesta sarà per via telematica.
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data.
Tenendo conto della “tardività” della Circolare, l’INPS ha chiarisce che, per le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della circolare n. 83 (27 aprile 2015), il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL partirà dalla data di pubblicazione della circolare: la prestazione sarà dunque corrisposta con decorrenza dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.
Dis-Coll 2015: decadenza
Il beneficiario perderà il diritto a ricevere l’indennità nei casi in cui si verifichi:
- perdita dello stato di disoccupazione
- mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- nuova attività lavorativa autonoma senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.
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