Diritti d’autore: come proteggersi in caso di plagio

Manuela Margilio

19 Novembre 2014 - 15:50

Quali sono le tutele previste dalla legge a difesa del diritto d’autore.

Diritti d’autore: come proteggersi in caso di plagio

Si considerano opere dell’ingegno le opere di carattere creativo espressione dell’individualità dell’autore, che rientrano nell’ambito delle scienze, della letteratura, della musica, arti figurative, cinema, ecc…La categorie comprende tutte le creazioni di tipo intellettuale quali i saggi, opere di narrativa, composizioni musicali o cinematografiche, caratterizzate dalla ricerca del nuovo. L’opera dell’ingegno come tale, a prescindere dal giudizio critico, è protetta dalla legge.
In altre parole, non rileva il requisito della bellezza o dell’apprezzamento da parte del pubblico, né l’eventuale valore commerciale dell’opera.
Le opere dell’ingegno sono considerate dei beni immateriali sui quali il creatore ha due distinti diritti: diritto morale d’autore e diritto patrimoniale d’autore.

Diritto morale d’autore
Il primo è il diritto ad essere riconosciuto autore dell’opera. In cosa consiste nella pratica? Esso consiste nel diritto a non pubblicare l’opera (cd diritto di inedito) o, una volta pubblicata, nel diritto ad opporsi a modificazioni che possano comportare un pregiudizio alla reputazione del suo creatore. L’opera potrà altresì essere ritirata dal commercio qualora vi siano gravi ragioni di ordine morale.
Il diritto morale d’autore è un diritto irrinunciabile, intrasmissibile e imprescrittibile. Dopo la morte dell’autore esso non si trasmette agli eredi. Tuttavia, può essere fatto valere senza limiti temporali dai coniugi e dai figli a tutela del nome dell’autore defunto.

Diritto patrimoniale d’autore
Il diritto patrimoniale d’autorie è il diritto esclusivo all’utilizzazione economica dell’opera; è un vero e proprio diritto di proprietà con facoltà di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo dell’opera. Esso è trasferibile e può formare oggetto di contratti che consentano ad altri lo sfruttamento dell’opera. Mediante il trasferimento dietro corrispettivo, è pertanto possibile trarre un vantaggio economico dalla creazione intellettuale.
Viene in considerazione il contratto di edizione, con trasferimento alla casa editrice o cinematografica o discografica del diritto ad utilizzare in via esclusiva l’opera.

Come tutelare il diritto d’autore
Chi vuol tutelare il diritto d’autore sulla propria opera creativa non necessita del compimento di atti formali come l’iscrizione alla SIAE in quanto la paternità dell’opera è acquisita nel momento stesso della sua creazione, con conseguente possibilità di impedirne a terzi il plagio e lo sfruttamento economico.
Il deposito presso la Siae vale per poter provare eventualmente in tribunale, in caso di contestazioni, di aver acquisito il diritto d’autore e l’esclusiva. Una prova certa può altresì essere fornita con la consegna dell’opera ad un notaio.

In caso di violazioni del diritto d’autore si può ottenere tutela giudiziaria sia in ambito penale che civile in base all’illecito posto in essere. Le azioni più frequentemente esercitate sono il sequestro del materiale diffuso nonchè azioni iniibitorie per ottenere la cessazione della condotta lesiva, oltre al risarcimento del danno subito.

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