Dimissioni apprendistato: motivazioni, procedure e preavviso

Claudio Garau

20/04/2022

Quali le regole da seguire nel caso l’apprendista voglia dimettersi durante il periodo di apprendistato? Ecco tutte le informazioni utili a capire come fare, rispettando le norme vigenti in materia.

Dimissioni apprendistato: motivazioni, procedure e preavviso

Oggigiorno non è raro imbattersi in offerte di lavoro che prevedono la stipula di un contratto di apprendistato. D’altronde si tratta di una delle tipologie che meglio si attagliano all’inserimento nel mondo del lavoro da parte dei giovani, tenuto anche conto delle varie agevolazioni previste per le aziende che scelgono di assumerli.

Non bisogna infatti dimenticare che i datori di lavoro che assumono personale fino a 29 anni di età con contratto di apprendistato professionalizzante con obblighi di formazione stabiliti al momento della sottoscrizione del contratto, possono sfruttare interessanti sgravi contributivi.

Di seguito vogliamo occuparci da vicino di uno degli aspetti che maggiormente possono riguardare colui che intende avviarsi ad un periodo di formazione tramite apprendistato. Come funzionano le dimissioni durante l’apprendistato? Ovvero che cosa occorre ricordare in tema di procedure, motivazioni e preavviso? Facciamo il punto in questa sintetica guida pratica.

Il contratto di apprendistato in breve

Prima di focalizzarci sulle possibilità di dare le dimissioni nell’ambito del periodo di apprendistato, appare opportuno richiamare i tratti essenziali di questa tipologia di contratto di lavoro. In base alla definizione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2015, il contratto di apprendistato consiste nel “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”.

Siamo innanzi ad un contratto di lavoro subordinato che, in particolare, implica un periodo iniziale di formazione, e alla fine del quale il rapporto di lavoro continua come contratto a tempo indeterminato. Ciò salvo il recesso dell’apprendista o del datore di lavoro.

Ciò che emerge come vero elemento distintivo del contratto di apprendistato è il fatto che il datore di lavoro è obbligato:

  • a versare la retribuzione;
  • a impartire la formazione mirata all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità.

Forse non tutti sanno che il contratto di apprendistato è detto anche ’a causa mista’, proprio perché l’apprendista - a fronte della sua prestazione lavorativa - incassa una retribuzione ma anche si avvale di un programma di formazione approfondita per lo svolgimento della mansione.

Non a caso, il testo del contratto di apprendistato deve includere la sintesi del piano formativo individuale, predisposto anche sulla scorta di quanto indicato al livello di contrattazione collettiva. Inoltre, come già per la generalità degli altri contratti di lavoro subordinato, il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta.

Dimissioni durante l’apprendistato: periodo di prova

Il lavoratore apprendista può dimettersi e decidere dunque di interrompere il rapporto di lavoro, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto di apprendistato. Prima della scadenza del contratto, può dunque esercitare il diritto di recesso. Egli potrà farlo tuttavia con modalità distinte in base allo specifico momento nel quale egli decide di concludere anzitempo la sua esperienza lavorativa.

Nell’ambito del periodo di prova, l’apprendista può liberamente dimettersi senza obbligo di dare motivazione in tal senso, e senza dover rispettare il periodo di preavviso. Basta una comunicazione all’azienda o datore di lavoro, in cui in forma scritta si rende nota l’intenzione di abbandonare in anticipo il luogo di lavoro. Detta comunicazione sarà poi firmata dal datore per ricevuta.

Non serve peraltro l’invio del modello telematico, onde formalizzare il recesso. Ricordiamo altresì che il periodo di prova consiste in un lasso di tempo previsto da ogni tipologia di contratto di lavoro, che permette alle parti di valutare la convenienza del rapporto in essere.

Dimissioni durante il periodo di formazione sul campo

Anche in queste circostanze, l’apprendista gode di una certa libertà nell’esercitare il diritto di recesso. Egli può infatti dimettersi durante il periodo formativo, senza dover dare alcuna motivazione. Ma attenzione: dovrà rispettare i termini di preavviso di cui al CCNL di riferimento, in considerazione di fattori quali l’anzianità di servizio e il livello di inquadramento.

In particolare:

  • il periodo di preavviso ha decorrenza dal giorno nel quale dimissioni sono di fatto rese note al datore di lavoro;
  • tra il momento nel quale il dipendente rende nota all’azienda la sua intenzione di interrompere il rapporto e l’ultimo giorno di lavoro deve sussistere un intervallo di tempo (giorno di calendario) almeno corrispondente a quello previsto dal CCNL di riferimento;
  • l’apprendista dovrà formalizzare le dimissioni, per il tramite della compilazione del modello telematico incluso nel sito web ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it). Detto modello sarà da inviare in un secondo tempo via PEC al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale.

Ricordiamo altresì che le dimissioni sono sempre da farsi, a pena di inefficacia, con modalità telematiche.

Recesso dell’apprendista alla fine del periodo formativo: come funziona

Alla luce di quanto detto finora, non sorprende che l’apprendista possa dimettersi anche alla fine del periodo formativo. Lo potrà fare senza dare alcuna motivazione, ma anche qui dovrà tener conto del periodo di preavviso che decorre però dalla fine del periodo formativo, e non da quando le dimissioni sono rese note al datore di lavoro. Per fine del periodo formativo deve intendersi l’ultimo giorno del contratto.

Anche qui il recesso dovrà essere formalizzato in maniera telematica, compilando il modello ad hoc.

Dimissioni alla conferma del contratto

In queste circostanze, l’apprendista potrà dimettersi senza dare alcuna motivazione ma dovrà rispettare i termini di preavviso di cui al CCNL di riferimento. Le dimissioni saranno ovviamente perfezionate compilando il modello telematico.

In buona sostanza, se l’apprendista stabilizzato a tempo indeterminato, non vi sono particolare differenze per colui che intende dimettersi. L’unica variazione è che in detta ipotesi ciò che si risolverà non sarà non un rapporto di apprendistato, ma un classico contratto a tempo indeterminato.

Apprendistato e preavviso di dimissioni: le regole

L’apprendista deve ricordare che, tranne i casi di dimissioni in periodo di prova, occorre rispettare il cd. ’periodo di preavviso’. Si tratta di fatto dell’arco temporale tra la data di comunicazione delle dimissioni e l’ultimo giorno lavorato.

Il preavviso è fissato dal CCNL valevole per l’azienda. La sua durata è differente in relazione al livello di inquadramento e all’anzianità aziendale dell’apprendista dipendente.

In caso di mancato rispetto della regola del preavviso stabilito nel CCNL o, in deroga, da un accordo individuale, il dipendente apprendista potrà comunque recedere, ma ciò avrà dei costi economici. Infatti, il datore di lavoro avrà diritto di trattenergli in busta paga una somma corrispondente alla retribuzione spettante in caso di rispetto della regola del preavviso.

Cosa succede al termine del periodo di apprendistato senza le dimissioni

Vediamo infine qual è lo scenario se l’apprendista non sceglie la via delle dimissioni. Come abbiamo detto, alla fine del periodo di formazione - e perciò al termine del contratto di apprendistato - azienda e apprendista possono recedere dal contratto di apprendistato con preavviso, sulla scorta delle norme di cui al CCNL applicato. Ma se l’esperienza formativa procede e si conclude senza intoppi, e dunque se nessuna delle parti recede al termine del contratto di apprendistato, il rapporto di lavoro in essere continua. Come? Detto rapporto è a tutti gli effetti da intendersi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ne consegue che in circostanze come queste, restando in piedi il contratto nelle modalità appena accennate, le parti dovranno fare riferimento all’apparato di norme previste per questa tipologia di contratto, incluse ovviamente quelle in tema di licenziamento e dimissioni. Di rilievo saranno dunque le leggi e il CCNL di categoria.

Concludendo, non vi sono dunque particolari dubbi. Un lavoratore assunto con contratto di apprendistato può scegliere liberamente di interrompere il rapporto di lavoro e rassegnare le proprie dimissioni, anche anteriormente alla scadenza del contratto che implica il periodo di formazione. Ciò che cambia sono le modalità, appunto differenti in base al momento del recesso.

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