Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato può presentare dimissioni, ma quali sono le regole e che preavviso si deve dare? Vediamo come gestire correttamente la transizione.
Il contratto di apprendistato combina la formazione professionale con l’esperienza pratica del dipendente che acquisisce, lavorando, competenze professionali. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato che prevede un percorso formativo all’interno dell’azienda che permette, spesso, anche di ottenere titoli di studio come qualifiche, diplomi o lauree.
Per questa tipologia contrattuale l’azienda paga una retribuzione ridotta e beneficia anche di sgravi contributivi, mentre l’apprendista ha la possibilità di acquisire esperienza nella professione.
Dal punto di vista dell’apprendista, però, come funzionano le dimissioni? Facciamo il punto in questa sintetica guida pratica su procedure, motivazioni e preavviso.
Il contratto di apprendistato in breve
Prima di focalizzarci sulle possibilità di dare le dimissioni nell’ambito del periodo di apprendistato, appare opportuno richiamare i tratti essenziali di questa tipologia di contratto di lavoro. In base alla definizione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2015, il contratto di apprendistato consiste nel “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”.
Siamo innanzi ad un contratto di lavoro subordinato che, in particolare, implica un periodo iniziale di formazione, e alla fine del quale il rapporto di lavoro continua come contratto a tempo indeterminato. Ciò salvo il recesso dell’apprendista o del datore di lavoro.
Ciò che emerge come vero elemento distintivo del contratto di apprendistato è il fatto che il datore di lavoro è obbligato:
- a versare la retribuzione;
- a impartire la formazione mirata all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità.
Forse non tutti sanno che il contratto di apprendistato è detto anche ’a causa mista’, proprio perché l’apprendista, a fronte della sua prestazione lavorativa, incassa una retribuzione ma si avvale anche di un programma di formazione approfondita per lo svolgimento della mansione.
Non a caso, il testo del contratto di apprendistato deve includere la sintesi del piano formativo individuale, predisposto anche sulla scorta di quanto indicato al livello di contrattazione collettiva. Inoltre, come già per la generalità degli altri contratti di lavoro subordinato, il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta.
Dimissioni durante l’apprendistato: periodo di prova
Il lavoratore apprendista può dimettersi e decidere di interrompere il rapporto di lavoro. Prima della scadenza del contratto, il lavoratore può esercitare il diritto di recesso. Egli potrà farlo con modalità distinte in base allo specifico momento nel quale egli decide di concludere anzitempo la sua esperienza lavorativa.
Nell’ambito del periodo di prova, l’apprendista può liberamente dimettersi senza obbligo di dare motivazione in tal senso, e senza dover rispettare il periodo di preavviso. Basta una comunicazione all’azienda o datore di lavoro, in cui in forma scritta si rende nota l’intenzione di abbandonare in anticipo il luogo di lavoro. Detta comunicazione sarà poi firmata dal datore per ricevuta.
Non serve peraltro l’invio del modello telematico, onde formalizzare il recesso. Ricordiamo altresì che il periodo di prova consiste in un lasso di tempo previsto da ogni tipologia di contratto di lavoro, che permette alle parti di valutare la convenienza del rapporto in essere.
Dimissioni durante il periodo di formazione sul campo
Durante il periodo di formazione, l’apprendista gode di una certa libertà nell’esercitare il diritto di recesso. Egli può infatti dimettersi durante il periodo formativo, senza dover dare alcuna motivazione. Ma attenzione: dovrà rispettare i termini di preavviso di cui al CCNL di riferimento, in considerazione di fattori quali l’anzianità di servizio e il livello di inquadramento.
In particolare:
- il periodo di preavviso ha decorrenza dal giorno nel quale dimissioni sono di fatto rese note al datore di lavoro;
- tra il momento nel quale il dipendente rende nota all’azienda la sua intenzione di interrompere il rapporto e l’ultimo giorno di lavoro deve sussistere un intervallo di tempo (giorno di calendario) almeno corrispondente a quello previsto dal CCNL di riferimento;
- l’apprendista dovrà formalizzare le dimissioni, per il tramite della compilazione del modello telematico incluso nel sito web ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it). Detto modello sarà da inviare in un secondo tempo via PEC al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale.
Ricordiamo che le dimissioni sono sempre da presentare, a pena di inefficacia, con modalità telematiche.
Recesso dell’apprendista alla fine del periodo formativo: come funziona
Alla luce di quanto detto finora, non sorprende che l’apprendista possa dimettersi anche alla fine del periodo formativo. Lo potrà fare senza dare alcuna motivazione, ma anche qui dovrà tener conto del periodo di preavviso che decorre però dalla fine del periodo formativo, e non da quando le dimissioni sono rese note al datore di lavoro. Per fine del periodo formativo deve intendersi l’ultimo giorno del contratto.
Anche in questo caso il recesso dovrà essere formalizzato in maniera telematica, compilando il modello apposito.
Dimissioni alla conferma del contratto
Alla conferma del contratto a tempo indeterminato, invece, l’apprendista potrà dimettersi senza dare alcuna motivazione, ma rispettando i termini di preavviso di cui al CCNL di riferimento. Le dimissioni saranno ovviamente perfezionate compilando il modello telematico.
In buona sostanza, se l’apprendista e stabilizzato a tempo indeterminato, non vi sono particolari differenze in caso di dimissioni. L’unica variazione è che in questa ipotesi ciò che si risolverà non sarà non un rapporto di apprendistato, ma un classico contratto a tempo indeterminato.
Nella seguente tabella riassumiamo quelle che sono le condizioni per presentare le dimissioni:
| Fase del contratto | Motivazione delle dimissioni | Preavviso richiesto |
|---|---|---|
| Periodo di prova contratto apprendistato | l’apprendista può dimettersi in qualsiasi momento | non richiesto |
| Contratto di apprendistato dopo il periodo di prova | l’apprendista può dimettersi senza motivazioni | preavviso obbligatorio in base a quello che prevede il CCNL di riferimento |
| Trasformazione apprendistato in contratto a tempo indeterminato | l’apprendista può dimettersi senza motivazioni | preavviso obbligatorio in base a quello che prevede il CCNL di riferimento |
Dimissioni per giusta causa in apprendistato
Va ricordato che anche l’apprendista può presentare dimissioni per giusta causa nel caso si verifichino gravi inadempienze da parte del datore di lavoro. Ne possono essere un esempio il mancato pagamento delle retribuzioni spettanti, il mancato versamento dei contributi o il mobbing.
La giusta causa permette all’apprendista di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro senza rispettare il periodo di preavviso. Anche in questo caso le dimissioni vanno presentate online e in caso di giusta causa il lavoratore ha diritto anche all’indennità sostitutiva del preavviso
Si può essere riassunti dopo le dimissioni?
L’apprendista che presenta dimissioni volontarie può essere riassunto dallo stesso datore di lavoro. La legge, infatti, non vieta al datore di lavoro di assumere con un altro contratto di apprendistato o con altra tipologia contrattuale un apprendista che si è dimesso. In alcuni casi, però, potrebbe essere necessario attendere un arco temporale dalle dimissioni per beneficiare degli sgravi contributivi, ma in ogni caso le dimissioni volontarie da apprendistato non impediscono una nuova assunzione dallo stesso datore di lavoro.
Apprendistato e preavviso di dimissioni: le regole
L’apprendista deve ricordare che, tranne i casi di dimissioni in periodo di prova, occorre rispettare il cd. ’periodo di preavviso’. Si tratta di fatto dell’arco temporale tra la data di comunicazione delle dimissioni e l’ultimo giorno lavorato.
Il preavviso è fissato dal CCNL valevole per l’azienda. La sua durata è differente in relazione al livello di inquadramento e all’anzianità aziendale dell’apprendista dipendente.
In caso di mancato rispetto della regola del preavviso stabilito nel CCNL o, in deroga, da un accordo individuale, il dipendente apprendista potrà comunque recedere, ma ciò avrà dei costi economici. Infatti, il datore di lavoro avrà diritto di trattenergli in busta paga una somma corrispondente alla retribuzione spettante in caso di rispetto della regola del preavviso.
Cosa succede al termine del periodo di apprendistato senza le dimissioni
Vediamo infine qual è lo scenario se l’apprendista non sceglie la via delle dimissioni. Come abbiamo detto, alla fine del periodo di formazione, e perciò al termine del contratto di apprendistato, azienda e apprendista possono recedere dal contratto di apprendistato con preavviso, sulla scorta delle norme di cui al CCNL applicato. Ma se l’esperienza formativa procede e si conclude senza intoppi, e dunque se nessuna delle parti recede al termine del contratto di apprendistato, il rapporto di lavoro in essere continua. Come? Detto rapporto è a tutti gli effetti da intendersi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ne consegue che in circostanze come queste, restando in piedi il contratto nelle modalità appena accennate, le parti dovranno fare riferimento all’apparato di norme previste per questa tipologia di contratto, incluse ovviamente quelle in tema di licenziamento e dimissioni. Di rilievo saranno dunque le leggi e il CCNL di categoria.
Concludendo, non vi sono dunque particolari dubbi. Un lavoratore assunto con contratto di apprendistato può scegliere liberamente di interrompere il rapporto di lavoro e rassegnare le proprie dimissioni, anche anteriormente alla scadenza del contratto che implica il periodo di formazione. Ciò che cambia sono le modalità, appunto differenti in base al momento del recesso.
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