Norma e legge sono la stessa cosa o sono concetti separati e differenti? In realtà una contiene l’altra: la “legge” include in sé diverse norme. Ecco cosa sono.
Qual è la differenza tra norma e legge? Dal punto di vista giuridico (e costituzionale) si tratta di una differenza sottile ma di fondamentale importanza per capire come funziona il nostro ordinamento e in particolare il procedimento legislativo.
Norma e legge, infatti, sono termini che appartengono al potere di legiferare del Parlamento e dei Consigli degli Enti locali ma indicano concetti giuridici distinti: la norma è il contenuto (la regola), la legge è la fonte formale (l’atto legislativo che produce quelle regole).
La differenza è quindi concettuale oltre che di portata: la legge è un atto generico e di grande rilievo, mentre la norma è la regola specifica che si ricava dal testo legislativo.
Una legge è il risultato di diverse disposizioni, ciascuna delle quali contiene una o più norme, collegate da un unico filo logico.
Cerchiamo di capire, quindi, cosa sono norma e legge nel dettaglio, il significato pratico, la differenza e le similitudini tra i due termini/concetti, cercando di eliminare la comprensibile confusione sull’argomento.
Norma e legge, cosa sono? Il significato da conoscere
Sui termini “norma” e “legge” c’è molta confusione. Sono concetti differenti, ma si tratta di una differenza così sottile che molto spesso viene dimenticata; per tale motivo norma e legge vengono comunemente - ed erroneamente - usati come sinonimi.
In realtà, infatti, questo non può essere considerato un vero e proprio errore (se commesso da non esperti del settore giuridico) poiché la legge ingloba in sé il concetto di norma e più norme sullo stesso argomento possono costituire una legge.
Come anticipato, norma e legge hanno caratteristiche comuni (imperatività, positività, novità), e si differenziano per la portata: detto a parole semplici, la norma è una porzione della legge.
Va però ricordata un’ulteriore distinzione: la “disposizione” è il testo scritto della legge (articolo, comma, lettera), mentre la “norma” è la regola che si ricava attraverso l’interpretazione della disposizione.
Cos’è la norma: diamo una definizione
Partiamo dal concetto più ristretto: la norma. Essa non è altro che una regola o un insieme di regole riconosciute da una cerchia sociale che disciplina un ambito particolare. Le norme non sono necessariamente scritte, ma possono essere anche delle consuetudini: norme sociali, norme igieniche, e così via.
Nel diritto, la norma giuridica deriva solo da fonti riconosciute dall’ordinamento (Costituzione, leggi, consuetudini giuridiche, fonti dell’Unione Europea, regolamenti). Non tutte le consuetudini sociali diventano quindi norme giuridiche.
Diversa dalla norma giuridica è la norma morale, dalla quale non può derivare una punizione o una sanzione. Ogni legge non è altro che l’insieme di tante norme, e, quindi, di tante regole di condotta e di comportamento.
Cos’è la legge: disciplina e caratteristiche
Come abbiamo anticipato, la legge è una norma o un insieme di norme. Questi due termini non si devono considerare come confliggenti ma come due facce della stessa medaglia, talvolta con aspetti generici altre con contenuto più dettagliato.
Più norme sulla stessa materia formano una legge statale o regionale. In altre parole, ogni legge può essere scomposta in tante norme, ognuna riconosciuta come valida, distinta e autonoma dal gruppo sociale a cui si riferisce.
La legge è il risultato dell’iter legislativo che spetta al Parlamento, a livello statale, o ai Consigli degli Enti locali.
Oltre a dover rispettare i principi costituzionali, ogni legge deve possedere i requisiti seguenti:
- generalità, quindi riferirsi ad un gruppo e non a singoli soggetti;
- astrattezza, ossia applicarsi a una pluralità di situazioni e non a un caso specifico;
- coattività, poiché chi non la rispetta può essere assoggettato a una sanzione;
- positività, poiché è frutto dell’Autorità, quindi “posta” dallo Stato.
Non è sempre vero che una legge debba introdurre necessariamente “novità”: essa può anche modificare, abrogare o riordinare norme già esistenti.
In realtà, in termini tecnici la legge non è unica, ma ne esistono molte tipologie. In base all’organo che le emana abbiamo:
- legge statale;
- legge delega (quando il Parlamento indica i principi generali da seguire e lascia i dettagli al Governo);
- legge regionale;
- legge costituzionale e legge di revisione costituzionale, che hanno un procedimento aggravato e rango superiore alla legge ordinaria;
- atti aventi forza di legge del Governo (decreto-legge e decreto legislativo), che pur non essendo leggi in senso formale hanno lo stesso valore della legge ordinaria.
Mentre in base al contenuto si possono fare le distinzioni seguenti (citiamo solamente le principali):
- legge quadro, quando fissa i punti cardine e i principi su cui dovranno basarsi successive leggi o regolamenti sulla stessa materia;
- legge ponte, ovvero una legge che regola una fase transitoria in attesa di un’altra definita;
- altre categorie particolari sono spesso usate dalla dottrina o nella prassi (es. “legge finanziaria”, oggi sostituita dalla “legge di bilancio”);
- legge marziale, una legge che conferisce il potere di legiferare alle Autorità militari in casi eccezionali, come avviene durante le guerre.
Oggi, inoltre, occorre considerare l’interazione tra le leggi nazionali e il diritto dell’Unione Europea: i regolamenti UE hanno efficacia diretta negli ordinamenti interni, mentre le direttive vincolano lo Stato sul risultato da raggiungere. La legge italiana deve, dunque, rispettare non solo la Costituzione, ma anche i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
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