Dichiarazioni d’intento, comunicazione: cosa cambia con la semplificazione del 2015

Federico Migliorini

28 Dicembre 2014 - 15:30

Cambiano le regole per la comunicazione delle dichiarazioni d’intento da parte degli esportatori abituali a partire dal 1° gennaio 2015. Ecco il punto della situazione rispetto agli adempimenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazioni d’intento, comunicazione: cosa cambia con la semplificazione del 2015

Tra le poche vere semplificazioni fiscali del 2014 vi è sicuramente quella legata alla riduzione degli adempimenti legati alla comunicazione delle lettere d’intento da parte degli esportatori abituali. Con questa semplificazione il legislatore ha voluto rivedere l’intera disciplina ribaltando le regole in vigore al fine di ridurre la responsabilità in capo al fornitore. Vediamo di fare il punto sulla nuova normativa che entrerà in vigore tra pochi giorni.

La nuova disciplina d’invio delle lettere d’intento
Il Decreto Semplificazioni fiscali (articolo 20 del D.Lgs n. 175/2014) è andato a modificare la disciplina dell’invio delle lettere d’intento per gli esportatori abituali. A partire dal 1° gennaio 2015 gli esportatori saranno chiamati direttamente ad inviare all’Agenzia delle Entrate le lettere d’intento che intendono inviare ai propri fornitori, per chiedere la non applicazione dell’Iva sugli acquisti che intendono effettuare. Successivamente l’esportatore abituale dovrà inviare la comunicazione e la ricevuta al proprio fornitore.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il nuovo software con il quale gli esportatori abituali dichiareranno la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera c) del DPR n. 633/72. L’invio della dichiarazione d’intento al Fisco potrà essere fatto direttamente online, dai soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, tramite il software già messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Servizio di verifica online per il fornitore

Con l’entrata in vigore della nuova normativa il fornitore non sarà più chiamato a comunicare al Fisco alcunché. Egli dovrà soltanto verificare la correttezza di invio, da parte dell’esportatore abituale, della comunicazione di intento alle Entrate, tramite un’apposita procedura on-line, e ove non riscontri irregolarità, riepilogare le lettere d’intento ricevute all’interno della propria dichiarazione Iva.

L’Agenzia delle Entrate proprio in queste ore ha pubblicato il nuovo servizio online di verifica dell’avvenuta comunicazione delle dichiarazioni d’intento. Il servizio è reso disponibile accedendo all’interno di un’apposita sezione dedicata del Cassetto Fiscale, sia del soggetto dichiarante che di quello ricevente. In tale spazio saranno caricate tutte le dichiarazioni d’intento emesse a partire dal 2015.

Accedendo all’interno della propria area dedicata il fornitore potrà effettuare il controllo telematico in maniera del tutto soft, infatti, sarà sufficiente inserire alcuni dati contenuti nella ricevuta telematica che l’esportatore abituale dovrà inviare al proprio fornitore: il software verificherà automaticamente la corrispondenza tra i dati inseriti e quelli presenti nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della dichiarazione d’intento.

Le sanzioni
Con l’introduzione delle nuove regole, il fornitore viene liberato da ogni onere comunicativo, vedendosi anche liberare da qualsiasi sanzione che prima poteva essere a suo carico. Adesso, le uniche sanzioni che resteranno a suo carico sono quelle previste per la sola ipotesi in cui emetta fattura senza addebito di Iva, nel caso in cui non abbia ricevuto correttamente la dichiarazione d’intento.

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