Dichiarazione Iva fuori dal modello Unico e abrogazione della comunicazione annuale dati Iva a partire dal 2016.
La Legge di Stabilità 2015, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ha introdotto a partire dal 2015 l’abrogazione della comunicazione annuale dati Iva, prevista dall’articolo 8-bis del DPR n. 332/98, che sparirà a partire dall’anno 2016. Contestualmente entro il 28 febbraio, tutti i soggetti passivi, saranno chiamati obbligatoriamente ad inviare la dichiarazione annuale Iva.
A decorrere dal 2016 l’obbligo di fornire informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente, come previsto dall’articolo 252 della Direttiva 2006/112/UE, per calcolare le risorse proprie di competenza della UE, non sarà più assolta dalla comunicazione annuale dati Iva, ma direttamente dalla dichiarazione Iva.
In pratica, tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dai soggetti passivi a partire dall’anno 2015 dovranno essere riepilogate esclusivamente in dichiarazione Iva, che dovrà essere obbligatoriamente inviata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello nel quale si riferiscono le operazioni comunicate. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che rimodulerà l’intero assetto delle dichiarazioni fiscali.
La conseguenza più rilevante di questa riforma, a parte l’abolizione dell’inutile comunicazione Iva, è sicuramente la separazione della dichiarazione annuale Iva dal modello Unico, segnando un ritorno al passato, quando Iva e redditi costituivano due dichiarazioni separate e distinte, sia nei termini che nei moduli di invio. Secondo quanto anticipato, questa semplificazione potrebbe portare all’eliminazione di circa 3,3 milioni di comunicazioni Iva all’anno.
Fino al 2014 la possibilità di presentare la dichiarazione Iva entro il 28 febbraio era una possibilità offerta sia per i contribuenti con credito d’imposta, che potevano anticipare l’utilizzo del credito Iva da 5 mila a 15 mila euro, sia per i soggetti che chiudevano con un debito. Per questi ultimi soggetti, dal 2016, l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva entro il 28 febbraio comporterà il versamento dell’imposta a debito entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione, con la possibilità di rateizzare le somme a debito con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi su ogni rata successiva alla prima. In questi termini la riforma non si dimostra certo agevolativa nei confronti dei contribuenti che saranno chiamati ad anticipare il versamento dell’imposta rispetto a quanto in vigore attualmente.
L’anticipo della presentazione della dichiarazione Iva interesserà anche Caf, e professionisti abilitati chiamati ad apporre il visto di conformità, sulle dichiarazioni per le quali si intendono effettuare compensazione orizzontali con più di 15 mila euro di credito, che dovranno anticipare i propri controlli entro il mese di febbraio.
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