Dichiarazione IMU: modello, istruzioni e scadenze per la presentazione

Daniele Sforza

04/01/2013

Dichiarazione IMU: modello, istruzioni e scadenze per la presentazione

Superata la data della cosiddetta "stangata", ovvero il 17 dicembre, le scadenze da ricordare per l’IMU 2012 non sono ancora finite. Resta infatti ancora un’ultima data da ricordare, ovvero il 4 febbraio 2013: entro quel giorno bisognerà presentare la prima dichiarazione IMU, necessaria solo nel caso in cui ci sia stata una variazione dell’utilizzo dell’immobile.

Modello di dichiarazione IMU e istruzioni per la compilazione

E’ sicuramente consigliabile di presentare la dichiarazione IMU appena possibile e non aspettare l’ultimo giorno, in quanto è già disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il modello di dichiarazione IMU 2012.

Sul sito è anche disponibile il download delle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU 2012.

La scadenza ordinaria

4 febbraio 2013 a parte, la scadenza a regime entro la quale presentare la dichiarazione IMU corrisponde a 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile. Al fine di rispettare questa scadenza ordinaria, chi è entrato in possesso di un immobile a fine novembre, potrà presentare la dichiarazione IMU entro fine febbraio 2013.

Modalità di presentazione della dichiarazione IMU 2012

La dichiarazione IMU andrà presentata al Comune dove sono ubicati gli immobili di cui si è entrati in possesso. Può essere inviata a mano, oppure tramite servizio postale, in busta chiusa, con raccomandata senza ricevuta di ritorno.
Sulla busta il contribuente dovrà indicare la dicitura "Dichiarazione IMU" e l’anno di riferimento (in questo caso il 2012).
La dichiarazione potrà essere inviata anche in via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata.

I casi in cui la dichiarazione è obbligatoria

L’obbligo di presentazione della dichiarazione scatta quando gli immobili fruiscono di riduzioni dell’imposta e nel caso in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Gli immobili che possono beneficiare di riduzioni dell’imposta sono i seguenti:

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili:

Tali fabbricati possono godere della riduzione della base imponibile nella misura del 50%. Un beneficio, questo, che scatta quando sussistano insieme inagibilità o inabitabilità e il non utilizzo dell’immobile stesso.

Fabbricati di interesse storico o artistico:

Tali fabbricati rientrano nel decreto Salva Italia, il quale li ha beneficiati della riduzione della base imponibile del 50%.

Immobili per i quali il Comune ha stabilito la riduzione dell’aliquota:

Questi immobili sono i seguenti:

  • immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Tuir (ovvero quelli strumentali, utilizzati esclusivamente da imprese e professionisti, che appartengono alle categorie catastali: A/10, B, C, D ed E);
  • immobili posseduti da soggetti passivi ai fini IRES;
  • immobili concessi in locazione (la dichiarazione non va presentata nell’eventualità i contratti di locazione e affitto siano stati registrati a partire dal 1° luglio 2010).

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa edilizia alla vendita:

Questi immobili rappresentano il "magazzino" delle imprese costruttrici, ovvero i cosiddetti "beni merce". I Comuni potranno ridurre l’aliquota base fino allo 0,38%, entro e non oltre 3 anni dall’ultimazione dei lavori.

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Immobile oggetto di locazione finanziaria:

Il soggetto passivo è il locatario.

Aree fabbricabili oggetto di atti di cessione:

Il Comune dovrà essere informativo del valore dell’area.

La dichiarazione IMU dovrà essere presentata anche nei seguenti casi:

il terreno agricolo è diventato area fabbricabile;

l’area è diventata edificabile dopo la demolizione del fabbricato;

l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria;

l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è cambiata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;

l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;

- è intervenuta una riunione di usufrutto relativa all’immobile ma non dichiarata n catasto;

- vi è stato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto della legge;

un minore compie 18 anni e torna a essere usufruttario.

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