E’ periodo di dichiarazioni e molti contribuenti che hanno un’attività imprenditoriale o professionale e hanno eseguito lavori di riqualificazione energetica nel 2012 sulla sede legale o sulla sede operativa possono trovarsi con il dubbio che la detrazione IRPEF in 10 anni del 55% non sia compatibile con la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA nell’anno fiscale in cui sono stati eseguiti i lavori (in questo caso, 2012).
A complicare il problema ci sono diverse interpretazioni da parte di commercialisti e dipendenti dell’Agenzia delle Entrate che dichiarano che deduzione e detrazione si escludano a vicenda, cerchiamo quindi di fare chiarezza.
Detrazione e deduzione sono compatibili
La detrazione del 55% in 10 anni è compatibile con la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA: è la stessa Agenzia delle Entrate che lo ha chiarito con una circolare del 2011 (la n. 20/E del 13 maggio 2011 di cui riportiamo il pdf scaricabile in fondo) in cui, al punto 3.4, dichiara:
3.4 Detrazione fiscale del 55 per cento e utilizzo promiscuo dell’immobile
D. Un contribuente svolge l’attività professionale presso l’immobile che
utilizza anche per i propri fini abitativi. Per gli interventi di riqualificazione
energetica realizzati sul predetto immobile può beneficiare della detrazione del
55 per cento, se le relative spese, riferite all’immobile utilizzato promiscuamente,
sono state dedotte dai compensi nella misura del 50 per cento?R. Come precisato nella circolare n. 36/E del 31/05/2007, possono avvalersi
della detrazione in esame le persone fisiche - compresi gli esercenti arti e
professioni - gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, nonché coloro che
conseguono redditi d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di
capitali), a condizione che tali soggetti possiedano o detengano l’immobile in
base a un titolo idoneo (proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche
finanziaria o comodato) e le relative spese siano effettivamente rimaste a loro
carico. Detta circolare ha specificato, altresì, che l’agevolazione in esame, a
differenza della detrazione del 36 per cento sugli interventi di ristrutturazione
edilizia, che compete per i soli edifici residenziali, interessa i fabbricati
appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, ivi compresi gli
immobili strumentali. Pertanto, posto che il beneficio in commento spetta agli
esercenti arti e professioni e gli interventi possono riguardare sia immobili
abitativi che immobili strumentali all’esercizio dell’attività, si ritiene che il
contribuente, nel caso prospettato, possa fruire della detrazione del 55 per cento
anche in relazione alle spese sostenute per i suddetti interventi che siano state
dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro
autonomo derivante dall’esercizio dell’attività professionale.
Dette spese possono essere dedotte dai compensi percepiti secondo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo e tale deduzione non comporta il venir meno del diritto alla detrazione in esame, purché ricorrano, ovviamente,
tutte le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione di tale beneficio.
Scarica il pdf della circolare 20/E del 13 maggio 2011
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