Detassazione premio di produttività 2016: online la procedura per le aziende

Chiara Troncarelli

17 Maggio 2016 - 12:24

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Detassazione premio di produttività 2016: cosa devono fare le aziende? Ecco la procedura online e i termini per il deposito telematico per chi vuole godere della tassazione agevolata dei premi di risultato.

Detassazione premio di produttività 2016: online la procedura per le aziende

Da ieri è operativo il decreto interministeriale sulla detassazione del premio di produttività 2016 che disciplina la tassazione agevolata dei premi di risultato e prevede nuovi “criteri e misure per l’erogazione dei premi di risultato, la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata e prevede misure di welfare aziendale”.

Oggi arrivano le istruzioni operative del Ministero del Lavoro.

Per poter usufruire della detassazione, che da quest’anno è stata aumentata fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, occorre depositare il contratto di secondo livello mediante una procedura online.

Detassazione 2016: procedura online per il deposito telematico

La previsione del deposito telematico è stabilita nel decreto interministeriale, il quale ha visto la sua pubblicazione, e quindi la piena operatività, dopo circa un mese rispetto alla sua sottoscrizione, con la pubblicazione ieri del comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112.

Per avviare la procedura telematica sarà necessario compilare il modello telematico indicando le seguenti informazioni:

  • i dati del datore di lavoro;
  • il numero dei lavoratori coinvolti;
  • gli indicatori dei parametri prefissati;
  • il contratto aziendale o territoriale.

Detassazione 2016: ecco i termini per gli accordi del 2015

Se si tratta di accordi sottoscritti nell’anno 2015, il termine massimo per effettuare il deposito telematico è il 15 giugno 2016, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, unitamente all’autodichiarazione di conformità del contratto.

Infatti il decreto specifica che, in caso di erogazioni relative al 2015, l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% sarà possibile purché si rispettino le condizioni stabilite dalla legge n. 208/15 e dal decreto stesso.

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