Cyberbullismo: quando e come denunciare

Isabella Policarpio

24 Novembre 2020 - 17:14

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Come riconoscere il cyberbullismo e combatterlo: ecco le tutele offerte dalla legge in Italia contro bulli e “leoni da tastiera”.

Cyberbullismo: quando e come denunciare

Il cyberbullismo è un fenomeno nato insieme ai Social network e in continua crescita. Le vittime del bullismo online sono ragazzi e ragazze in età adolescenziale colpiti a causa dell’orientamento sessuale, del peso, delle condizioni economiche e ogni altro motivo (reale o inventato) che possa essere oggetto di pubblico scherno.

Esiste, tuttavia, una legge che tutela le vittime di cyberbullismo e bullismo tradizionale con interventi educativi, di sensibilizzazione e - nei casi più gravi - con denuncia e ammonimento del questore.

In questa guida vedremo come riconoscere il cyberbullismo e difendersi e a chi rivolgersi per oscurare/rimuovere commenti online e comportanti offensivi.

Cyberbullismo: cos’è e differenza con il bullismo

Il cyberbullismo non è altro che il bullismo condotto per mezzo di strumenti telematici (quindi commenti sui Social network, scambio di foto sui gruppi WhatsApp e così via). Come il bullismo, anche il cyberbullismo riguarda in gran parte gli adolescenti in età scolastica e talvolta maggiorenni che bullizzano ragazzi più piccoli.

Ciò che rende il cyberbullismo più pericoloso del bullismo tradizionale è:

  • la difficile reperibilità del colpevole che spesso agisce sotto falso nome;
  • la diffusione incontrollata dei contenuti offensivi (che possono passare di chat in chat fino ad avere una vastissima platea);
  • l’indebolimento dei “freni etici”, quando dalla vita reale si passa a quella virtuale le regole etiche e di educazione vengono infrante più frequentemente. Si tratta dei cosiddetti “leoni da tastiera”.

Tipologie di cyberbullismo

Il cyberbullismo è un contenitore di tanti comportamenti lesivi commessi sul web. Ne esistono diverse tipologie:

  • Flaming: forma di cyberbullismo verbale sotto forma di messaggi offensivi sui gruppi Social finalizzati ad umiliare il destinatario;
  • Impersonation: consiste nell’appropriazione di un’altra identità tramite un falso profilo per inviare messaggi o pubblicare post fingendosi qualcun altro;
  • Trickery: scherzi crudeli e umilianti a cui la vittima abbocca;
  • Cyberstalking: forma di molestia tramite web che si manifesta in un controllo ossessivo della vita privata (si avvicina allo Stalking);
  • Doxing: violazione della privacy attraverso la diffusione sul web di informazioni sensibili e dati personali;
  • Denigration: distruzione psicologica della vittima sui social o sui forum attraverso commenti offensivi pubblici, letti da un numero di utenti incontrollabile;
  • Cyberbashing: la registrazione e successiva condivisione di immagini o video che riprendono un’aggressione;
  • Harassment: molestie attraverso il web che possono arrivare a minacce di morte o lesioni gravi/gravissime.

Cosa prevede la legge in Italia sul cyberbullismo

La normativa di riferimento è la legge n.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno dello stesso anno.
Questa è una legge ad hoc col fine di combattere il bullismo in rete attraverso piani di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione nelle scuole. All’articolo 1 si legge che:

“l’obiettivo è contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.”

Se hai subito episodi di cyberbullismo o sei il genitore di una vittima, ecco come difendersi.

Segnalare gli illeciti e oscurare post/commenti offensivi
L’articolo 2 della legge 71/2017 prevede che i minori con più di 14 anni oppure i genitori/tutori possano richiedere al gestore del sito Internet o del Social network l’oscuramento, il blocco o la rimozione dei contenuti illeciti pubblicati online. Ad esempio, se i commenti offensivi sono stati postati su Facebook si può seguire la procedura di segnalazione offerta dal menù a tendina. Entro le 24 ore successive, il gestore del sito o Social network deve comunicare di aver preso in carico la richiesta mentre la rimozione/oscuramento dei contenuti deve avvenire entro e non oltre le 48 ore.

Se post, foto, commenti o video non vengono rimossi, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali o, come vedremo più avanti, alla Polizia postale. Il modulo per segnalare al Garante della privacy è disponibile a questo link: https://www.garanteprivacy.it/temi/...https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo e deve essere inviato a: cyberbullismo@gpdp.it.

Il “piano di azione ed educazione integrato contro il cyberbullismo”
La normativa di riferimento impone ai gestori di Social network, siti Internet e altri operatori in rete di stendere un piano di azione integrata e un codice di regolamentazione e contrasto degli episodi di cyberbullismo. Questo serve a promuovere comportamenti giusti e responsabili in rete, non offensivi o lesivi della privacy altrui, congiuntamente ai progetti di sensibilizzazione promossi dal Ministero dell’Istruzione.

Cyberbullismo: i progetti a scuola
La scuola ha un ruolo chiave nella lotta al cyberbullismo e bullismo tradizionale. Gli enti scolastici devono pubblicare bandi per finanziare progetti di sensibilizzazione e contrasto degli episodi di bullismo e progetti di azioni integrate sul territorio. L’obiettivo dei progetti scolastici è spiegare il problema, insegnare ai ragazzi a riconoscerlo e fornire le indicazioni di base su come reagire e a chi rivolgersi.

La denuncia alla Polizia postale
Se l’intervento della scuola o la segnalazione sui Social network non bastano, la vittima può rivolgersi alla Polizia postale e denunciare il o i colpevoli per Diffamazione a mezzo Internet (articolo 595 del Codice penale), Lesioni lievi (articolo 582), Minaccia (articolo 612), Revenge porn (articolo 612 ter).

Quando il colpevole è un minore con più di 14 anni si applica l’articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: ovvero al procedura di ammonimento del questore.

Ammonimento del questore
La legge sul cyberbullismo prevede che il questore locale possa convocare e ammonire personalmente i colpevoli dei reati online a seguito di querela o denuncia. Possono essere convocati soltanto i minori che abbiano compiuto il 14° anno di età insieme ad un genitore/tutore.

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