Cosa rischia chi aggredisce un poliziotto?

Isabella Policarpio

26 Luglio 2019 - 13:58

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Cosa si rischia ad aggredire un poliziotto o altro pubblico ufficiale? La legge prevede il carcere fino a 5 anni per violenza, minaccia e resistenza.

 Cosa rischia chi aggredisce un poliziotto?

Aggredire un poliziotto, un carabiniere o altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio è una condotta severamente punita dalla legge. La legge prevede la reclusione fino a 5 anni.

Infatti, minacciare e aggredire un pubblico ufficiale è una circostanza più grave rispetto al normale reato di “minacce”, per questo il legislatore prevede delle fattispecie ad hoc: in particolare l’articolo 336 del Codice penale “violenza e minaccia a pubblico ufficiale” e l’articolo 337 “Resistenza a pubblico ufficiale”.

In questo articolo vedremo le conseguenze penali derivanti dall’aggressione.

Cosa rischia chi aggredisce un poliziotto: si tratta di violenza e minaccia a pubblico ufficiale

Aggredire un poliziotto è un gesto molto grave, punito dalla legge con un delitto ad hoc: si tratta infatti, del reato previsto dall’articolo 336 del Codice penale, che si riferisce genericamente a tutti i “pubblici ufficiali” ovvero agli episodi violenti nei confronti di coloro che esplicano un lavoro si sicurezza e ordine pubblico alle dipendenze della pubblica amministrazione, come appunto poliziotti e carabinieri.

Aggredire e minacciare qualcuno è già di per sé un comportamento disdicevole e rilevante sul piano penale, ma quando la violenza è nei confronti di un poliziotto il fatto è ancor più grave.

Nel dettaglio, l’articolo 336 prevede che:

“Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

La violenza e le minacce devono essere idonee a turbare l’operato del pubblico ufficiale in servizio, impedendone il normale svolgimento delle funzioni.

La legge, tuttavia, prevede anche una causa di giustificazione, ovvero un’ipotesi in cui la violenza e minaccia verso un poliziotto o un altro pubblico ufficiale (come ad esempio il controllore del treno o dell’autobus) non è reato: questo accade quando i comportamenti violenti e minacciosi sono provocati dagli stessi pubblici ufficiali, come nel caso dell’eccesso di autorità.

Resistenza a pubblico ufficiale: definizione, disciplina e rischi

Simile alla violenza o minaccia di pubblico ufficiale è anche il delitto di resistenza a pubblico a pubblico ufficiale, ex articolo 337 del Codice penale:

“Chiunque usa violenza o minaccia(1) per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

Il profilo sanzionatorio per chi “resiste” ad un poliziotto, un carabiniere o altro, è il medesimo del caso precedentemente analizzato. Ciò che cambia è l’aspetto temporale: se i comportamenti violenti e minacciosi precedono il compimento dell’atto dell’atto del pubblico ufficiale si avrà il reato dell’articolo 336, invece quando la condotta avviene durante lo svolgimento delle funzioni si avrà resistenza a pubblico ufficiale.

Chi sono i pubblici ufficiali?

Ora che abbiamo visto cosa si rischia a minacciare e resistere ad un pubblico ufficiale, facciamo una rassegna sulle categorie cui la normativa si estende:

  • tutti i membri delle Forse dell’Ordine e delle Forze Armate;
  • i magistrati, gli ufficiali giudiziari, i curatori fallimentari, gli ausiliari del giudice;
  • i portalettere e i fattorini postali;
  • gli ispettori e gli ufficiali sanitari;
  • i notai;
  • il sindaco e i consiglieri comunali;
  • i capotreni delle Ferrovie dello Stato;
  • gli impiegati comunali che rilasciano certificati;
  • gli insegnanti delle scuole pubbliche.

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