Contratto di transazione: di cosa si tratta?

Manuela Margilio

28 Ottobre 2014 - 15:00

Per porre fine ad una lite le parti possono stipulare un contratto con il quale accordarsi in merito a reciproche concessioni.

Contratto di transazione: di cosa si tratta?

Il contratto di transazione è il contratto disciplinato dall’art. 1965 del codice civile con il quale le parti trovano un accordo al fine di prevenire una possibile controversia o trovarne la soluzione.
In attuazione del principio dell’autonomia contrattuale di ciascuno è possibile disporre liberamente dei propri interessi, modificando le proprie pretese, in tutto o in parte, in cambio di una concessione della controparte. Deve avere ad oggetto la rinuncia di qualcosa da ambo le parti anche se la legge non specifica la percentuale e la portata della reciproca rinuncia.
Si tratta si un contratto dalla sempre più ampia diffusione in quanto consente di eliminare l’incertezza dell’esito del giudizio o comunque di non attendere la fine di un processo che spesso può durare a lungo.

Si tratta di una modalità operativa che consente di non rivolgersi al giudice ma una volta trovato l’accordo non sarà più possibile procedere dinnanzi all’autorità giudiziaria a meno che non vi sia stato un vero e proprio inadempimento del contratto da parte di uno dei contraenti.

Ad esempio se il creditore vanta 100 nei confronti del debitore che ritiene di dovere alcunchè con il contratto di transazione quest’ultimo può impegnarsi a pagare al primo 30.

Chi può stipulare un contratto di transazione
Le parti, transigendo, dispongono dei propri diritti; ne consegue che non è possibile transigere su materia sottratta alla disponibilità delle parti, come ad esempio in materia di diritti della personalità, diritti e doveri di famiglia.
Sono, pertanto, capaci di transigere le persone fisiche, che abbiano acquistato la capacità di agire (la capacità di disporre dei propri diritti), e le persone giuridiche.

La forma della transazione
La transazione è un accordo solitamente concluso mediante una scrittura privata.
La forma scritta è richiesta dalla legge solo per provare l’esistenza dell’accordo. Tuttavia, se la transazione ha ad oggetto diritti su beni immobili, è necessario il ricorso al notaio e la successiva trascrizione nei pubblici registri.

Accesso completo a tutti gli articoli di Money.it

A partire da
€ 9.90 al mese

Abbonati ora

Iscriviti a Money.it