L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il software per la compilazione online dei contratti di locazione, andando ad integrare i nuovi dati relativi ai codici uffici presso i quali registrare i rapporti di affitto.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i codici uffici da utilizzare in sede di registrazione dei contratti di locazione, e adottabili in seguito all’utilizzo del suo software di compilazione gratuita disponibile sul portale. Il software è in grado di creare direttamente online in contratto di locazione, sulla base dei dati immessi a una delle parti: generalità del locatore, del conduttore, dell’immobile, del canone di locazione e durata del contratto. Inserendo altresì gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale su cui addebitare le imposte, il contratto potrà altresì essere processato per la registrazione.
Ma a quanto ammontano le imposte da pagare per i contratti di locazione?
Imposta di registro
Attualmente per la registrazione dei contratti di locazione sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo. A sua volta, l’imposta di registro è dovuta in maniera proporzionale pari al 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità in caso di fabbricati ad uso abitativo. Nell’ipotesi in cui si tratti di fabbricati strumentali, l’imposta sarà pari all’1% del canone annuo (se la locazione è effettuata da soggetti passi ai fini Iva) o al 2% del canone annuo negli altri casi. Per i fondi rustici l’imposta è pari allo 0,50% del corrispettivo annuo, moltiplicato per il numero delle annualità. Infine, per gli altri immobili l’imposta sarà pari al 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.
Eccezione è rappresentata dai contratti di locazione a canone concordato, che riguardano immobili che sono riconducibili ai territori dei Comuni ad elevata tensione abitativa: per questi contratti è infatti prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro (pertanto, di contro, il valore del corrispettivo da considerare sarà “scontato” al 70%).
Ricordiamo infine che il versamento della prima annualità non potrà comunque essere inferiore a un minimo di 67 euro, e che il locatore e il conduttore risponderanno in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto. Sul versamento del deposito cauzionale non è altresì dovuta alcuna imposta di registro (a meno che il deposito sia pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, nella cui ipotesi viene applicata l’imposta nella misura dello 0,50%).
Imposta di bollo
Più semplice è invece il calcolo dell’imposta di bollo, da pagarsi su ogni copia da registrare. L’importo dell’imposta di bollo è attualmente determinato in 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, in ogni caso, ogni 100 righe.