L’Inps ha tra le sue attività la garanzia della copertura economica in favore dei dipendenti che si assentano dal lavoro e, pertanto, perdono il diritto di ricevere la retribuzione da parte del datore di lavoro.
Le prestazioni erogate dall’Istituto, tuttavia, non interessano tutte le ipotesi di assenza del dipendente ma, al contrario, una serie di eventi considerati dalla normativa come meritevoli di tutela.
Quest’ultimo è il caso, ad esempio, del congedo straordinario biennale previsto dal Decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151, all’articolo 42, in favore dei dipendenti che assistono un familiare con handicap in situazione di gravità.
L’indennità economica Inps è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere dallo stesso recuperata in sede di versamento dei contributi con modello F24.
Fanno eccezione i soli operai agricoli a tempo determinato / indeterminato, oltre che i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, per i quali è l’Inps ad erogare direttamente le somme ai beneficiari citati.
Trattandosi di una prestazione economica che transita in busta paga, analizziamo in dettaglio una serie di errori da evitare nel calcolo delle spettanze mensili.
Congedo straordinario retribuito dall’Inps, 3 errori da evitare in busta paga
Non controllare il rispetto del massimale Inps
A norma dell’articolo 42, comma 5-ter del Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 durante il periodo di congedo «il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa».
L’indennità e la contribuzione figurativa, ancora l’articolo 42, comma 5-ter, spettano «fino a un importo complessivo massimo di 43.579,06 euro annui per il congedo di durata annuale».
L’importo in parola è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Di conseguenza è necessario, da parte di chi elabora il cedolino, non cadere nell’errore di caricare in busta paga una voce a titolo di congedo straordinario che non rispetti il massimale Inps citato.
A tal proposito è di fondamentale importanza monitorare costantemente, ogni mese, l’ammontare progressivo dell’indennità conto Inps e della contribuzione figurativa, come caricate nelle buste paga dell’anno.
Con riguardo all’anno corrente, la Circolare Inps dello scorso 25 gennaio numero 21 ha precisato che, tenuto conto dell’indice Istat in argomento, il tetto "massimo complessivo per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l’anno corrente, l’importo pari ad euro 56.585,73 euro che, arrotondato all’unità di euro, è pari a 56.586,00 euro.
Lasciare la maturazione intera dei ratei
Un altro possibile errore in sede di elaborazione delle buste paga è legato alla garanzia della maturazione intera di una serie di ratei che, al contrario, non dovrebbero, a norma di legge, maturare nel corso dei periodi di assenza per congedo straordinario.
Il citato articolo 42, comma 5-quinquies dispone infatti che il suddetto periodo «non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto».
Non sempre, tuttavia, la maturazione piena dei ratei rappresenta un errore di elaborazione delle paghe. Può infatti accadere che il datore di lavoro, come condizione di maggior favore, scelga di considerare il congedo straordinario come utile ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e Tfr.
La stessa Inps ha affermato che, rispetto alla regola generale dell’articolo 42, comma 5-quinquies, sono fatte salve «eventuali diverse previsioni ad opera della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali» (Messaggio 17 giugno 2011 numero 13013).
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Calcolare l’indennità senza considerare le mensilità aggiuntive
Nel corso dei periodi di assenza per congedo straordinario spetta un’indennità a carico dell’Inps che, come chiarito dallo stesso Istituto con Circolare del 6 marzo 2012 numero 32, corrisponde all’ultima retribuzione, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.
L’indennità economica, pertanto, è riconosciuta in misura pari all’ultima retribuzione percepita «e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione» (Circolare Inps).
Da notare che, prima delle modifiche intervenute con Decreto legislativo 18 luglio 2011 numero 119, l’articolo 42, comma 5, contenente la disciplina del congedo straordinario, prevedeva in favore del beneficiario un’indennità Inps corrispondente all’ultima retribuzione.
La Circolare Inps del 15 marzo 2001 numero 64, in merito alla precedente formulazione dell’articolo 42, ha precisato che l’indennità dev’essere calcolata con riguardo all’ultima retribuzione percepita «comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, quali gratifiche, indennità, premi, ecc».
La normativa attualmente vigente (articolo 42, comma 5-ter) per il calcolo dell’indennità Inps riconosce il diritto del soggetto richiedente a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.
In definitiva, come precisato dall’Istituto con il Messaggio 4 gennaio 2024 numero 30, dal momento che non è mutata la natura delle mensilità aggiuntive «si conferma l’interpretazione fornita sul punto nella citata circolare n. 64/2001» con cui si considera per il calcolo dell’indennità l’ultima retribuzione comprensiva del rateo della tredicesima e delle altre mensilità aggiuntive.
Un altro errore da evitare è pertanto quello di non considerare, nel calcolo dell’indennità a carico dell’Inps, l’ultima retribuzione che precede il periodo di assenza, con riguardo alle voci fisse e continuative dello stipendio, compreso il rateo della tredicesima, delle altre mensile aggiuntive, nonché di gratifiche, indennità e premi.
Vengono invece esclusi dal calcolo dell’indennità Inps gli emolumenti variabili della retribuzione.