Che cos’è e come funziona un’istanza di interpello? Ecco come si presenta, le condizioni necessarie e tutte le informazioni sulle istanze di interpello.
I contribuenti che ritengono di avere dubbi concreti e riguardanti uno specifico caso personale possono presentare un’istanza di interpello all’Amministrazione finanziaria per chiedere un parere (non vincolante per il contribuente), sulla concreta applicazione delle disposizioni tributarie.
Vediamo cos’è un’istanza di interpello, le sue caratteristiche e come presentarla.
Istanza di interpello: cos’è?
L’istanza di interpello è, quindi, una facoltà concessa al contribuente di interpellare l’Agenzia delle Entrate per avere un suo parere riguardante un caso concreto del contribuente, sempreché su tale ambito la stessa Agenzia non si sia già espressa in passato. Aspetto essenziale per l’interpello è che vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
Vediamo adesso le informazioni utili per i contribuenti che vogliono presentare un’istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 212/2000.
Le condizioni di incertezza
Presupposto fondamentale per la corretta presentazione dell’interpello è la mancanza di un’interpretazione ufficiale dell’Amministrazione finanziaria sull’applicazione di una disposizione tributaria. Le condizioni di obiettiva incertezza si hanno in presenza di previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire in un determinato momento, l’individuazione certa di un significato della norma.
L’argomento oggetto di interpello
Il contribuente nell’istanza di interpello deve individuare l’ambito nel quale intende ottenere il parere dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’ambito dell’interpello riguarda l’interpretazione di norme primarie e secondarie, con l’esclusione di tutti gli atti privi di contenuto normativo. Sono comunque comprese le disposizioni tributarie applicate dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane. Qualora l’istanza di interpello riguardi l’applicazione di tributi locali la competenza è attribuita esclusivamente all’ente locale.
Come si presenta un’istanza di interpello?
Il contribuente è tenuto a presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento, o di dare attuazione alla norma, per la quale intende ottenere risposta. L’istanza deve essere redatta in carta libera e deve contenere, a pena di inammissibilità determinati elementi tra cui la descrizione specifica del caso concreto sul quale sussistono le concrete condizioni di incertezza. Inoltre, deve contenere l’esposizione chiara e univoca del comportamento e della sua soluzione interpretativa. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Esame dell’istanza da parte dell’ufficio
L’ufficio destinatario dell’istanza è chiamato a procedere alla verifica della documentazione e dei dati quali, ad esempio, la competenza territoriale dell’ufficio o la verifica della cause di inammissibilità dell’istanza. Non è previsto un termine perentorio entro il quale l’ufficio è chiamato a comunicare al contribuente l’eventuale rilevata inammissibilità dell’istanza per mancanza delle obiettive condizioni di incertezza. Qualora l’ufficio competente non riscontri cause di inammissibilità, è chiamato a rispondere in forma scritta al contribuente entro 120 giorni.
Il silenzio assenso
La risposta scritta e motivata da parte dell’ufficio, come abbiamo visto, deve essere effettuata entro 120 giorni. Qualora l’istanza presentata possieda tutti i requisiti richiesti e la risposta dell’ufficio non pervenga entro il suddetto termine, si ritiene che l’Amministrazione finanziaria concordi con l’interpretazione o il comportamento del contribuente, formando il cosiddetto “ silenzio assenso ”.
Effetti della risposta
L’aspetto più importante da sottolineare è che la risposta dell’Amministrazione finanziaria ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso personale prospettato. La risposta in ogni caso non impegna il contribuente il quale è libero di determinare liberamente il comportamento da adottare al caso prospettato. L’unica efficacia impositiva dell’interpello si ha nei confronti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa fare in caso di risposta contraria al parere del contribuente?
Le risposte all’interpello non sono impugnabili giudizialmente, in ragione della loro natura di atti amministrativi non provvedimentali, mancanti dei caratteri dell’autoritarietà e dell’esecutorietà propri dei provvedimenti amministrativi, del carattere della esecutività e non avendo natura impositiva.
In ogni caso l’interpello non preclude all’istante la possibilità di dimostrare anche successivamente la sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso al regime derogatorio o agevolativo rispetto a quello legale, normalmente applicabile.
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