Come si diventa tutore legale: compiti, nomina, revoca e chi può farlo

Isabella Policarpio

07/01/2021

07/01/2021 - 16:07

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In questa guida tutto sul tutore legale: come viene nominato, di cosa si occupa, quanto costa e in quali casi c’è la revoca. Ecco cosa dice la legge riguardo al tutore per minori e interdetti.

Come si diventa tutore legale: compiti, nomina, revoca e chi può farlo

Come si diventa tutore legale, quali sono i suoi compiti e chi può ricoprire questo incarico è stabilito dal Codice civile, agli articoli 357 e seguenti. La figura del tutore legale serve a fare gli interessi di minori e soggetti interdetti (in stato di infermità mentale) e trova legittimazione all’interno della Costituzione.

Egli protegge i più deboli e ne cura in maniera totale gli interessi. Per questo, il più delle volte, l’incarico di tutore viene dato ad un familiare del beneficiario. La tutela legale può essere in favore di minori, anziani, detenuti o malati di mente, è totale e gratuita, a meno che il giudice non stabilisca diversamente.

Spieghiamo compiti, responsabilità e chi può rivestire questo incarico.

Chi è e cosa fa il tutore legale

La legge definisce “tutore legale” colui che cura gli interessi patrimoniali e non patrimoniali di soggetti che non sono in grado di provvedervi da soli, poiché privi della capacità di agire.

Così il Codice civile all’articolo 357:

“Il tutore ha la cura della persona del minore [371], lo rappresenta in tutti gli atti civili [1387] e ne amministra i beni.”

Quindi sul tutore legale gravano anche gli obblighi di istruzione ed educazione e la soddisfazione di ogni altra esigenza personale, spirituale e di salute della persona che rappresenta.

In genere, la necessità di nominare un tutore legale sorge in presenza di un minore rimasto orfano o nei confronti di un maggiorenne in stato di infermità mentale che non può curare i propri interessi da solo.

Come si diventa tutore legale: la nomina

La nomina del tutore per i minori e gli interdetti spetta al giudice tutelare del tribunale dove il beneficiario ha il domicilio.

La procedura di nomina avviene presso l’ufficiale dello stato civile in caso di decesso del o dei genitori oppure dal notaio quando il tutore è indicato nel testamento. Dopo la comunicazione, il giudice procede alla nomina del tutore con decreto motivato d’ufficio.

Nel caso di persona interdetta, la nomina del tutore legale avviene su richiesta dei prossimi congiunti, cioè parenti e affini fino il secondo grado.

Il giudice tutelare sceglie il tutore legale per il minore o per l’interdetto tra:

  • la persona indicata nel testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure dal genitore che ne aveva la responsabilità genitoriale;
  • tra i nonni o altri parenti affini, come zii e fratelli/sorelle, quando mancano indicazioni da parte dei genitori o se ci sono gravi motivi ostativi alla nomina della persona indicata da loro nel testamento.

In mancanza di parenti, il giudice tutelare può sempre rivolgersi ad enti e associazioni di assistenza. Ma in qualsiasi caso la persona nominata deve dimostrare capacità educative e una condotta ineccepibile.

Invece, non possono mai essere nominati tutori legali:

  • i minori interdetti o inabilitati;
  • i soggetti esclusi direttamente dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale;
  • chi ha o potrebbe avere una controversia o un conflitto d’interessi con il tutelato;
  • chi ha perso la responsabilità genitoriale o è stato rimosso da un altro incarico come tutore;
  • i soggetti falliti ancora non cancellati dal relativo registro.

Compiti ed atti del tutore: quando serve l’autorizzazione del giudice e del tribunale

I compiti del tutore legale sono molteplici, di natura patrimoniale, educativa e spirituale. Alcuni di essi, però, devono essere autorizzati dal giudice tutelare che ha il compito di salvaguardare gli interessi del minore/interdetto.

Nello specifico, l’autorizzazione del giudice è necessaria per:

  • investire capitali o assumere obbligazioni;
  • acquistare beni, ad eccezioni di quelli mobili necessari alle esigenze quotidiane;
  • accettare o rinunciare eredità, donazioni o legati modali;
  • concludere locazioni immobiliari ultranovennali;
  • promuovere giudizi, salvo per azioni possessorie e procedimenti conservativi.

Per altri atti occorre invece l’autorizzazione del tribunale:

  • per le alienazioni sia a titolo oneroso che gratuito dei beni del tutelato;
  • per costituire pegni, ipoteche o procedere a divisione;
  • per stipulare compromessi o transazioni.

Gli atti compiuti senza l’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, possono essere annullati su istanza del tutore, del tutelato, dei suoi eredi o aventi causa.

Costi e compenso del tutore legale


Per quanto riguarda i costi, l’incarico di tutore legale si presume gratuito; tuttavia il giudice può disporre un’indennità in caso di particolare complessità dell’incarico. Questa verrà pagata - ove possibile - dal patrimonio del soggetto beneficiario della tutela.

La revoca del tutore legale

Il tutore legale può essere revocato in ogni momento se ricorrono gravi motivi. La revoca viene disposta dal giudice ed è disciplinata dall’articolo 384 del Codice civile; i casi di revoca sono questi:

  • grave negligenza;
  • abuso dei poteri;
  • immeritevolezza dell’ufficio, anche a causa di atti estranei alla tutela;
  • insolvenza.

In altre parole, il tutore viene revocato se commette atti in violazione dei compiti a lui attribuiti, attivi ed anche omissivi (quindi gravi inadempienze e dimenticanze). Tuttavia, prima della revoca, il giudice ha il dovere di sentire il tutore e valutare la sua posizione.

Il decreto di revoca del tutore legale è comunque reclamabile presso il tribunale dei minori - quando il beneficiario della tutela è un minore - oppure presso il tribunale in composizione collegiale, quando il beneficiario della tutela è un interdetto.

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