Le società sia di persone, che di capitali o cooperative, che esercitano attività agricola, possono determinare il reddito su base catastale usufruendo di un particolare regime fiscale agevolato.
La legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, commi 1093 - 1096) ha introdotto alcuni regimi agevolati per la determinazione del reddito imponibile da parte dei di società di persone, Srl, cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 99/04. Tali disposizioni di favore sono state (dapprima) abrogate dalla legge di Stabilità 2013 (commi 513-514, art. 1, L. n. 228/12). Tuttavia, la legge di Stabilità 2014 (l’art. 1, co. 36, L. n. 147/13), ha restituito efficacia alle disposizioni previgenti, con la conseguenza che:
- le società di persone, SRL e società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola potranno ancora optare per la determinazione del reddito su base catastale, a decorrere dal 2014;
- le società di persone e le SRL costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci possono nuovamente optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il coefficiente del 25%.
Il regime di tassazione agevolato
L’opzione per il regime agevolato previsto dalla legge Finanziaria 2007 consente di determinare il reddito delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, svolte nei limiti ivi indicati, in misura pari al reddito agrario (criterio catastale), anziché secondo gli ordinari criteri di determinazione del reddito d’impresa (in via analitica). Il regime in esame è stato introdotto per incentivare il passaggio alla forma societaria degli imprenditori agricoli individuali, attraverso il mantenimento in capo alle società che rivestono la qualifica di "società agricole" di un particolare sistema di determinazione del reddito, che costituisce il regime naturale di tassazione solo per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali.
Il regime agevolato per la determinazione del reddito secondo il criterio catastale si applica a società di persone (snc, sas), SRL, e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricole, vale a dire:
- hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse);
- contengono la dicitura "società agricola" nella ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali).
Il requisito di esclusività non viene meno, tuttavia, quando la società pone in essere attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale, senza che venga snaturata la capacità di produzione di reddito della società, che deve trarre origine principalmente dalle attività agricole. Non perdono, quindi, la qualifica di società agricola quelle che pongono in essere operazioni commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari volte a migliorare l’attività agricola stessa.
Esercizio ed efficacia dell’opzione
Il regime d’imposizione in esame è opzionale. Ai fini dell’esercizio dell’opzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal DPR n. 442/97. In particolare, la determinazione del reddito secondo le regole catastali, si attua mediante opzione da comunicare nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Una volta effettuata l’opzione, il contribuente è vincolato alla concreta applicazione del regime scelto almeno per un triennio; trascorso tale periodo minimo, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Laddove vengano meno, in capo ai soggetti optanti, i requisiti prescritti dalla norma, l’opzione perde efficacia dal periodo d’imposta in corso alla data in cui si verifica l’evento che ha causato la perdita di efficacia.
Determinazione del reddito
Per la determinazione del reddito le attività agricole di cui all’articolo 32 del TUIR, esercitate entro i limiti ivi previsti, concorrono a formare il reddito d’impresa in misura pari al reddito agrario (criterio catastale), mentre le altre attività, vale a dire sia quelle non agricole, sia quelle agricole di cui all’art. 32 del TUIR che eccedono i limiti ivi statuiti, concorrono a formare il reddito d’impresa in base ai criteri ordinari (metodo analitico o a "costi e ricavi").
Il reddito delle società agricole determinato (a seguito dell’opzione per il regime agevolato) in base al criterio catastale è considerato comunque reddito d’impresa. Esso, pertanto, non muta categoria di appartenenza e l’opzione non configura un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Valori fiscali dell’attivo e del passivo
Le società che scelgono di optare per il regime fiscale agevolato devono mantenere inalterate le modalità di tenuta della contabilità (ordinaria o semplificata) originariamente adottate. In costanza di opzione, i valori fiscali da attribuire agli elementi dell’attivo e del passivo:
- devono continuare ad essere determinati applicando le vigenti regole di determinazione del reddito d’impresa, anche se il reddito imponibile è determinato con le regole previste dall’art. 32 del TUIR;
- devono essere evidenziati nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
La disposizione in parola mira ad assicurare la continuità dei valori fiscali delle attività e delle passività delle società agricole che hanno optato per il regime in esame. In caso di perdita di efficacia o revoca dell’opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell’attivo e del passivo sono valutati in base al prospetto di cui sopra.
Riporto delle perdite
Ai sensi dell’art. 4, co. 4 del D.M. n. 213/07, resta ferma l’applicazione dell’art. 84 del TUIR alle perdite formatesi in periodi precedenti a quello in cui viene esercitata l’opzione per la tassazione con il criterio catastale. In altri termini, la società può portare le perdite pregresse in abbattimento del reddito determinato catastalmente. L’art. 84 del TUIR è applicabile anche alle eventuali perdite che si dovessero generare in vigenza di opzione.
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