Come sanare gli omessi versamenti di Imu e Tasi

Federico Migliorini

17 Dicembre 2014 - 14:31

I soggetti che hanno omesso o effettuato un versamento insufficiente di Imu e Tasi per il 2014 possono usufruire del ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte, per regolarizzare la propria posizione, entro il prossimo giugno 2015, termine per la presentazione della dichiarazione Imu o Tasi per l’anno 2014.

Come sanare gli omessi versamenti di Imu e Tasi

A poche ore dalla scadenza del pagamento di Imu e Tasi per il 2014 può esserci già qualcuno che si è accordo di non aver effettuato il versamento in tempo, oppure si è accorto che il versamento effettuato è incapiente rispetto a quanto effettivamente dovuto. Ebbene, in questi casi non tutto è perduto, è possibile ravvedersi pagando sanzioni in misura ridotta e interessi legali.

Infatti, l’omesso o insufficiente versamento dell’Imu o della Tasi per il 2014, sia in acconto o in saldo, può essere regolarizzato attraverso lo strumento del ravvedimento operoso. Il ravvedimento, consente di versare l’imposta evasa con l’applicazione di uno sconto sulle sanzioni ordinarie, pari al 30%, oltre ad interessi legali, se il versamento viene effettuato entro il 30 giugno 2015, ovvero entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il calcolo della sanzione ridotta
Come detto, la sanzione ordinaria per l’omesso o insufficiente versamento di Imu e Tasi è del 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 147/2013, ma attraverso il ravvedimento operoso la sanzione può essere ridotta a:

  • 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo;
  • 3% (1/10 del 30%) se il pagamento avviene dal quattordicesimo al trentesimo giorno di ritardo;
  • 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento avviene dal trentunesimo giorno fino la termine di presentazione della dichiarazione (per il 2014 è giugno 2015).

Oltre a queste riduzioni, a partire dal primo gennaio 2015, grazie all’entrata in vigore della Legge di Stabilità, gli sconti sulle sanzioni del ravvedimento saranno ampliate. In particolare verranno ampliati i termini entro i quali è possibile usufruire del ravvedimento, restando valide le suddette sanzioni ridotte, ed ampliate con le sottostanti:

  • 4,29% (1/7 del 30%) se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 5% (1/6 del 30%) se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 6% (1/5 del 30%) se il pagamento avviene dopo la constatazione della violazione.

Gli interessi
Assieme al versamento della sanzione è necessario versare anche gli interessi, per poter considerare effettivamente effettuato il ravvedimento. Gli interessi sono pari all’1% annuo, da calcolare sull’imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.

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