La legge riconosce a persone con ridotta autonomia o incapaci di provvedere a loro stesse il diritto all’assistenza di un amministratore di sostegno
L’amministrazione di sostegno è una figura istituita con la legge numero 6 del 9 gennaio 2004 a tutela di chi si trovi in condizioni di difficoltà, con ridotta capacità e autonomia ma non necessita di ricorrere all’interdizione o all’inabilitazione. Si tratta di provvedimenti da prendere in casi più estremi nei quali la possibilità di decidere dell’assistito è davvero marginale. L’amministratore di sostegno fa invece solamente ciò che è stabilito dal Giudice.
Si pensi ad esempio all’anziano che, pur mantenendo una certa capacità intellettiva non sia più del tutto autosufficiente, o all’invalido non in grado di compiere taluni atti della vita quotidiana (pagare le bollette e gestire la sua pensione). Queste persone necessitano di una persona, l’amministratore di sostegno, che curi i loro interessi e che compia gli atti necessari a gestire i loro beni.
Chi può richiedere l’amministratore di sostegno
Coloro che per effetto di infermità, menomazione fisica o psichica si trovano nella impossibilità di provvedere ai propri interessi. Si tratta in particolare di:
- Anziani
- Disabili
- Alcolisti, tossicodipendenti
- Carcerati
- Malati terminali
- Ciechi
Come fare la richiesta
La persona con ridotta capacità, può chiedere l’amministratore di sostegno presentando apposita domanda.
La stessa domanda può essere presentata anche da altre persone.
Le persone che possono richiedere al Giudice l’apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno sono:
- il coniuge;
- la persona che convive stabilmente;
- i parenti entro il primo grado (padre, figlio), entro il secondo grado (fratelli, nonni, nipoti), entro il terzo grado (bisnonno, pronipoti, zii) fino al quarto grado (primi cugini, zii, pronipoti) in linea retta e collaterale.
La domanda deve essere effettuata con ricorso al Giudice Tutelare. Il ricorso deve essere il più dettagliato possibile e deve indicare le residue capacità del beneficiario. Entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso il Giudice nomina, con decreto motivato immediatamente esecutivo, un amministratore di sostegno che può esser sia la persona prescelta nel ricorso, sia persona diversa.
Il Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha residenza e domicilio è il solo competente a decidere nell’ambito del procedimento dell’amministratore di sostegno; il decreto di accoglimento o rigetto deve indicare la durata dell’incarico, gli atti per i quali l’amministratore dovrà sostituirsi o affiancare la persona assistita, per quale durata e ogni quanto rendere conto al giudice del suo operato.
Documentazione da procurarsi per presentare ricorso è la seguente:
- Atto di nascita del beneficiario
- Certificato di residenza del beneficiario
- Certificato di residenza dei ricorrenti
- Codice Fiscale del beneficiario e dei ricorrenti
- Documentazione medica comprovante la condizione di salute del beneficiario;
- Documento di identità dei ricorrenti;
La scelta deve riguardare esclusivamente la cura e gli interessi della persona. Solitamente viene scelto nell’ambito della famiglia ma per ragioni di opportunità il Giudice può nominare altra persona.
Durata dell’incarico e compenso dell’amministratore
L’incarico dell’Amministratore di sostegno può essere a tempo determinato (e può essere prorogato prima della scadenza del termine) o a tempo indeterminato.
L’incarico è gratuito ma, in alcuni casi, in presenza di patrimoni di una certa rilevanza, il Giudice Tutelare può riconoscere all’Amministratore un’indennità.
Per presentare il ricorso per l’amministratore di sostegno non è necessaria l’assistenza di un avvocato
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