Clausola sociale nei call center: ultime novità. Ecco cosa cambia

Chiara Troncarelli

6 Giugno 2016 - 18:30

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Clausola sociale nei call center: la stabilità dei posti di lavoro è garantita dall’accordo integrativo del CCNL Nazionale, anche in caso di cambio di appalto. Ecco le novità.

Clausola sociale nei call center: ultime novità. Ecco cosa cambia

Clausole sociali per i lavoratori dei Call Center: la stabilità dei posti di lavoro è tutelata dal CCNL Nazionale.

Grazie infatti all’accordo siglato il 30 maggio 2016 tra i sindacati di categoria Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil e la parte datoriale dei servizi di telecomunicazione Assotelecomunicazioni – Asstel è stata garantita ai lavoratori dei Call Center la tutela della stabilità dei posti di lavoro in caso di cambio di appalto.

Che cos’è la clausola sociale?

Il nuovo accordo dedica un articolo specifico alla c.d. clausola sociale, in attuazione della Legge delega n.11/2016 per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

L’articolo 1, comma 10, della suddetta Legge prevede l’applicazione della clausola sociale, cioè di quelle previsioni che in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente garantiscono la continuità del rapporto di lavoro con l’appaltatore subentrante.

Tali clausole sociali sono state altresì previste nel nuovo codice degli appalti, benché siano state previste di natura facoltativa.

Clausola sociale nei call center: ecco cosa cambia

In caso di cambio di appalto il rapporto di lavoro istituito con l’appaltatore uscente proseguirà con l’appaltatore che subentra secondo le modalità e le condizioni previste dalle parti sociali nell’accordo.

Fondamentale è la condizione che il cambio di appalto abbia ad oggetto la medesima attività di call center presso lo stesso committente.

In tal caso l’accordo prevede degli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali territoriali e nazionali, unitamente alle Rsu:

  • l’impresa committente che intenda stipulare un nuovo contratto di appalto deve comunicare le variazioni che comporterebbe il cambio di appalto almeno 60 giorni prima;
  • l’impresa uscente deve dare comunicazione preventiva entro 30 giorni dall’inizio del cambio di appalto indicando il numero degli addetti interessati e le condizioni di lavoro;
  • l’impresa aggiudicatrice provvede a formulare la stessa comunicazione entro 30 giorni a conferma dell’avvenuta aggiudicazione.

Il trasferimento dei lavoratori, che sono i dipendenti in forza nei 6 mesi precedenti, può avvenire secondo due diverse modalità:

  • subentro nell’appalto a parità di termini, modalità e condizioni contrattuali precedentemente applicate;
  • subentro nell’appalto con variazione delle modalità e delle condizioni del rapporto di lavoro.

L’intesa contrattuale raggiunta è già operativa e confluirà nella stesura finale del CCNL TLC.

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