Cessione beni ai soci 2016: imposta sostitutiva se entro il 30 settembre

Roberto Rais

7 Giugno 2016 - 17:03

Imposta sostitutiva agevolata per la cessione dei beni ai soci: ecco tutte le agevolazioni per chi provvede entro il 30 settembre.

Cessione beni ai soci 2016: imposta sostitutiva se entro il 30 settembre

Imposta sostitutiva agevolata per la cessione dei beni ai soci se effettuata entro il 30 settembre.

Con la circolare 26/E, l’Agenzia delle Entrate illustra il funzionamento del regime agevolato temporaneo che è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2016, finalizzato a consentire l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai propri soci e la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, purché la stessa avvenga entro il 30 settembre del 2016.

Nella nota esplicativa, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap è pari all’8 per cento e deve essere applicata su una base imponibile che è determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

Per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione - sostengono le Entrate - è invece prevista un’aliquota del 10,5 per cento.

Si tenga conto, in tale ambito, che l’agevolazione può essere fruita anche dalle società che hanno un oggetto esclusivo o principale relativo alla gestione dei beni, purché entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.

Per quanto riguarda le modalità di versamento, il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuata in due distinte tranche:

  • la prima, del 60 per cento, entro il 30 novembre 2016;
  • la restante, del 40 per cento, entro il 16 giugno 2017.

Ancora, l’Agenzia delle Entrate segnala che le società possono fruire dell’agevolazione in relazione a beni immobili diversi da quelli utilizzati solo per l’esercizio dell’attività dell’impresa o per beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Infine, l’Agenzia, nel suo documento di prassi segnala come gli imprenditori individuali possano esercitare l’opzione per poter escludere dal patrimonio dell’impresa tutti gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015.
L’opzione andava esercitata originariamente entro il 31 maggio 2016, con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2016. L’esclusione dell’immobile dal patrimonio comporta il pagamento entro il 30 novembre del 60 per cento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. Entro il 16 giugno 2017 andrà invece versato il restante 40 per cento.

Le Entrate chiariscono in merito, in conclusione del comunicato del 1 giugno 2016, che un versamento omesso, insufficiente o tardivo dell’imposta, non ostacola il perfezionamento dell’opzione espressa.

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