Certificazione crediti Pubblica Amministrazione: chiarimenti dal MEF

Avv. Barbara Braggio

05/12/2012

10/04/2014 - 11:07

condividi
Certificazione crediti Pubblica Amministrazione: chiarimenti dal MEF

Con la Circolare n. 35 del 27 novembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità applicative della procedura di certificazione dei crediti con la PA prevista nel D.M. del 22 maggio 2012 (cd. “decreto certificazione”).

Ricordiamo che il “decreto certificazione” ha previsto la certificazione del credito di somme dovute, da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, per contratti di somministrazioni, forniture e appalti stipulati con imprese private.

Il rilascio delle certificazioni avviene con modalità ordinarie nella fase transitoria, ed a regime attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato e disponibile all’indirizzo: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito

Crediti certificabili

Sono certificabili i soli crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

Il MEF ha chiarito che il credito è da considerarsi:

  • certo, solo quando è determinato in un contratto giuridicamente perfezionato per il quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili;
  • liquido, quando nel contratto risulta quantificato l’esatto ammontare del credito;
  • esigibile, quando non vi sono fattori impeditivi del pagamento del credito, come ad esempio l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva, ecc.

Nomina del commissario ad acta

Il MEF ha precisato che, se il rilascio della certificazione non avviene entro i 30 giorni previsti, ed il creditore presenta all’Ufficio centrale del bilancio competente un’istanza di nomina di un commissario ad acta, tale nomina deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento dell’ istanza, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dall’amministrazione o dall’ente debitore.

L’incarico di commissario ad acta deve essere conferito prioritariamente ad un organo di vertice dell’amministrazione o ente debitore o, in subordine, della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio o, infine, della Ragioneria territoriale dello Stato.

Cessione del credito ad un istituto finanziario

Il creditore può cedere il credito certificato ad un istituto finanziario.
In tal caso, il MEF ha chiarito che l’istituto finanziario cessionario deve verificare la validità della certificazione e svolgere le opportune attività istruttorie.

Ad istruttoria conclusa con esito positivo, l’istituto cessionario deve procedere alla notifica all’amministrazione debitrice dell’avvenuta cessione del credito (totale o parziale) comprensiva degli estremi del nuovo creditore.

Compensazione dei crediti

Con D.M. del 25 giugno 2012, il MEF ha stabilito le modalità con cui i crediti vantati dai fornitori nei confronti delle Amministrazioni possono essere compensati con le somme dovute al fisco ed iscritte a ruolo (importi notificati entro il 30 aprile 2012, relativi a cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio n. 78 e s.m.).

Con la circolare n. 35 del 27 novembre 2012, il MEF ha chiarito che, dopo aver svolto le opportune verifiche sulla validità della certificazione, l’agente della riscossione deve procedere alla notifica alla amministrazione debitrice dell’avvenuta compensazione del credito (totale o parziale).

L’importo del credito utilizzato in compensazione va annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione, mentre il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.

Pagamento del credito certificato

La certificazione del credito rilasciata dall’amministrazione o ente debitore deve indicare la data prevista di pagamento, che in ogni caso deve avvenire entro 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di certificazione.

Il MEF ha fornito alcuni criteri affinchè le Amministrazioni realizzino una efficiente programmazione dei pagamenti, mediante un cronoprogramma mensile degli stessi.
In particolare, relativamente alle somme iscritte in bilancio (impegni di competenza o residui), le Amministrazioni devono tener conto:

  • dei tempi occorrenti per l’acquisizione delle disponibilità finanziarie qualora le stesse non fossero sufficienti;
  • dei tempi necessari per provvedere al pagamento;
  • per i residui passivi, del termine di perenzione, escludendo la possibilità di fissare una data prevista di pagamento successiva alla scadenza dei termini di conservazione dei residui in bilancio.

Infine, la circolare n. 35 del 27 novembre 2012 riporta in allegato i modelli da utilizzare per le certificazioni e le relative istruzioni di compilazione da parte delle Amministrazioni debitrici.

Iscriviti a Money.it