Buoni fruttiferi postali: novità nel Decreto Rilancio

Mariarosaria Rizzuti

11 Maggio 2020 - 14:16

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I buoni fruttiferi postali possono stipularsi con contratto telefonico. Nel Decreto Rilancio l’Articolo 37 illustra le novità per semplificare le procedure.

Buoni fruttiferi postali: novità nel Decreto Rilancio

L’ultima bozza del decreto Rilancio contiene molte novità, anticipate già nei giorni scorsi per famiglie, lavoratori e imprese, tra cui l’Art. 37 - Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali dematerializzati.

I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni postali - fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 - potranno essere stipulati mediante mezzo telefonico. L’Articolo 37 prevede, quindi, procedure semplificate per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese, in linea con le misure di prevenzione della diffusione di COVID-19 e rivolte soprattutto alla popolazione con bassa propensione all’uso di canali telematici digitali.

Buoni fruttiferi postali stipulati per telefono: le novità nel decreto Rilancio

Fino al termine dello stato di emergenza - deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 - il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto, esercitando i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
Sicurezza, integrità nonché immodificabilità saranno garantite anche tramite accettazione telefonica e custodita dal proponente.

Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente, dovranno essergli fornite tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di collocamento a distanza di strumenti finanziari, comprese le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso.

Successivamente, alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento sarà trasmessa copia cartacea del contratto al sottoscrittore, comprensivo delle condizioni generali di contratto e del regolamento del prestito.

Tra i diritti esercitabili c’è anche il diritto di recesso, ovviamente nel rispetto dei termini previsti dalla legge sul collocamento a distanza di strumenti finanziari. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea a seguito di trasmissione o spedizione per posta.

Possibilità di riscossione dei buoni postali entro due mesi

I buoni fruttiferi postali che si prescrivono nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ovvero fino ad una data antecedente o successiva dello stesso da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

La norma per tale via assicura maggiori risorse per il sostegno, tra l’altro, del finanziamento delle infrastrutture nazionali e del sistema imprenditoriale attraverso il risparmio postale. In linea con l’art. 3, comma 4 del Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, e con l’art. 6, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004, l’emendamento proposto è volto a semplificare la forma del contratto di collocamento, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal 94 DL Rilancio 10.05.2020 ore 00.30 Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Comma 2.

Atteso che il quadro normativo vigente ovvero l’articolo 10, comma 4 del d.l. n. 9 del 2020 in tema di decadenza dei termini sostanziali, ed i DPCM che si sono succeduti, non definiscono con chiarezza il campo di applicazione della sospensione dei termini di prescrizione, ovvero se limitata alla zona rossa inizialmente individuata o a tutto il territorio nazionale, si ritiene opportuno intervenire per riconoscere ai detentori di bfp che si prescrivono nel periodo di emergenza, un ulteriore periodo di due mesi per la riscossione degli stessi.
Si attende l’ufficialità del testo.

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