Black list 2016: elenco Stati a fiscalità privilegiata e scadenze dichiarazioni

Francesco Oliva

15 Ottobre 2016 - 13:23

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Ecco nel dettaglio le specifiche della comunicazione black list per l’anno 2017, la nuova lista dei Paesi per i quali vi è l’obbligo della comunicazione e le scadenze aggiornate all’ultimo comunicato dell’Agenzia delle Entrate.

Black list 2016: elenco Stati a fiscalità privilegiata e scadenze dichiarazioni

Cos’è la Black List e quali obblighi comporta per le imprese italiane che operano con gli Stati a fiscalità privilegiata?

Tutte le operazioni effettuate dalle imprese con sede legale in Italia nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi «a fiscalità privilegiata» ed iscritti nella cosiddetta lista dei paesi black list, sono soggette secondo la normativa italiana ad obbligo di comunicazione al fisco.

La normativa originaria che regola le comunicazioni black list è la legge 448/98, questa stabilisce all’art. 10 che è cura del Ministero delle Finanze definire con appositi decreti i paesi a fiscalità privilegiata facenti parte della lista black list. Dopo la legge quadro iniziale quindi sono intervenuti nel corso degli anni successivi vari di decreti del MEF volti a stabilire l’entrata o l’uscita dei paesi a fiscalità privilegiata dalla black list.

Quali sono i paesi rientranti nell’elenco aggiornato del black list per il 2017? Quali sono le novità e le scadenze previste? Ecco nel dettaglio una panoramica dei recenti cambiamenti in materi di black list.

Black list: la lista dei paesi aggiornata

L’elenco black list dei cosiddetti paradisi fiscali ossia, Paesi con bassa tassazione o addirittura nulla, può ad oggi essere diviso in due principali filoni:

  • Black List sull’indeducibilità dei costi;
  • Black List “Controlled foreign companies”.

Le modifiche normative in materia di black list effettuate con la legge di Stabilità 2015, hanno introdotto dei criteri puntuali circa l’inserimento dei paesi a fiscalità privilegiata nella black list sull’indeducibilità dei costi o in quella delle Controlled foreign companies. L’articolo 1 comma 678 ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere è la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia eliminando pertanto il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.
Il comma 680 articolo 1 della Legge di Stabilita 2015 invece ha stabilito che in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sul già citato criterio dello scambio di informazioni e sul criterio di un adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere, definendo come adeguata una tassazione non inferiore al 50% rispetto a quella italiana.

La Legge di Stabilità del 2016 infine, è intervienuta nuovamente in materia di CFC specificando in maniera univoca il modo di individuazione dei Stati soggetti alla disciplina delle CFC attraverso un livello di tassazione nominale. L’articolo 1 comma 142 cita infatti: "i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”.

Alla luce di tale modifiche il Mef è dovuto intervenire rielaborando l’elenco dei paesi facenti parte delle black list con due decreti:

Black list: la comunicazione polivalente per l’anno 2016 e 2017

La novità dell’anno 2016 per ciò che concerne la comunicazione black list riguarda l’utilizzo del nuovo Modello Polivalente utilizzato anche per lo spesometro per comunicare le operazioni effettuate da parte di soggetti passivi IVA nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi black list.

Bisogna ricordare quindi che con tale modello devono essere comunicati i dati relativi a:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi rese;
  • acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute.

I soggetti interessati all’invio della suddetta comunicazione sono:

  • Società di capitali ed enti commerciali;
  • Società di persone;
  • Imprese individuali;
  • Enti non commerciali, qualora conseguano redditi di impresa;
  • Stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti;
  • Soggetti non residenti nei cui confronti trova applicazione la disciplina delle c.d. Controlled Foreign Companies;
  • Soggetti non residenti, aventi residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano ex articolo 73, comma 3 o comma 5-bis del TUIR.

Sono esclusi dalla comunicazione black list invece:

  • Enti non commerciali;
  • Privati;
  • regime dei contribuenti minimi;
  • regime forfettario.

Si ricorda, infine, che con il Decreto Legislativo 175 del 2014 sono state modificate le soglie di valore delle operazioni da comunicare: il valore oltre il quale l’invio della comunicazione Black list è obbligatoria è pari ad euro 10.000 complessivi, a differenza di quanto vigente in precedenza: 500 euro, riferita ad una singola operazione.

Black list 2016 e 2017: le scadenze

Il Decreto Legislativo 175 del 2014, ha modificato, già dallo scorso anno, la periodicità della comunicazione delle operazioni con i paesi Black list portandola da trimestrale/mensile ad annuale.

La scadenza prevista originariamente dal decreto era coincidente con quelle dello spesometro 2016: 11 aprile per i contribuenti IVA mensili e 20 aprile per i trimestrali.
Con comunicato del 24 marzo l’Agenzia dell Entrate ha prorogato al 20 settembre il
termine per l’invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015.

Per il 2017 le scadenze rimarranno quelle previste per il 2016, ovviamente salvo proroghe.

Black list: la guida

Per ulteriori approfondimenti i lettori interessati possono fare riferimento alla seguente guida:

Cos’è la Black List? Significato e l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate

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