Elezioni amministrative, ballottaggio elezione sindaco: come funziona e come si vota

Redazione - Alessandro Cipolla

25/05/2023

Elezioni amministrative, una guida al ballottaggio: come si vota e il meccanismo della seconda votazione a confronto diretto tra i due candidati sindaco che al primo turno hanno ottenuto più voti.

Elezioni amministrative, ballottaggio elezione sindaco: come funziona e come si vota

Come funziona il ballottaggio delle elezioni amministrative? Una domanda questa sempre di grande attualità in Italia visto ogni anno - con un calendario spesso sfalsato vista l’autonomia delle Regioni a statuto speciale - nel Belpaese si aprono le urne per le comunali.

Per prima cosa occorre chiarire subito l’assioma di fondo: il ballottaggio alle elezioni amministrative serve a eleggere il nuovo sindaco qualora il primo turno non sia stato decisivo.

Si tratta di una seconda votazione che vede in ballo a confronto diretto i due candidati a sindaco che hanno preso più voti e che si tiene due domeniche dopo il primo appuntamento elettorale. Nei comuni con più di 15.000 abitanti si va al ballottaggio se nessuno dei candidati a sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, ossia nessuno ha ottenuto più della metà dei voti.

Unica eccezione è la Sicilia, dove la legge elettorale prevede che basta superare il 40% dei voti per essere eletti al primo turno. Nei comuni fino a 15.000 abitanti invece si procede al ballottaggio solo se i due candidati sindaco hanno avuto pari numero di voti.

Vince il ballottaggio il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, invece in caso di parità la vittoria spetta al candidato più anziano di età.

In vista del secondo turno delle amministrative ecco una guida al ballottaggio: come funziona, quando è previsto e come votare nel modo corretto per non far annullare la scheda.

Come si vota al ballottaggio

Possono partecipare al ballottaggio tutti i cittadini maggiorenni con diritto di voto muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento, anche se per volontà o impossibilità non hanno votato al primo turno. La composizione del seggio resta uguale.

Durante il ballottaggio ci sono due o più candidati a confronto (dipende dalle regole in vigore nelle singole Regioni) e, a differenza di quanto previsto al primo turno, non è ammesso il voto disgiunto. Non si può quindi votare per un candidato alla carica di sindaco e contemporaneamente per una lista di candidati a consigliere comunale non collegata a quel candidato sindaco.

È importante sapere come votare al ballottaggio perché il voto sia valido. L’elettore deve barrare con una X sul nome del candidato sindaco che preferisce. Viene considerata valida la scheda elettorale anche se la X sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato (ad esempio sul contrassegno di una lista collegata) poiché la volontà effettiva dell’elettore appare comunque manifesta. È valido il voto anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato sindaco e/o su uno o più simboli di liste collegate. La scheda è considerata nulla, invece, se si mette una X sul nominativo del sindaco e una X sul simbolo di una lista collegata all’altro candidato perché in questo caso non si riesce a desumere la volontà di voto.

Regole del ballottaggio in base al numero di abitanti

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti il ballottaggio viene vinto dal candidato sindaco che ottiene la maggioranza assoluta dei voti, vale a dire il 50% + 1 dei voti validamente espressi. Se le liste collegate superano il 40% dei voti queste ottengono il 60% dei seggi all’interno del Consiglio. Il restante 40% viene distribuito in maniera proporzionale alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 3%.

Invece nei Comuni fino a 15.00 abitanti il ballottaggio viene vinto dal candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti, quindi non serve che raggiunga il 50% più uno, ma basta che ottenga un numero di voti maggiore di quello dell’avversario.

Assegnazione dei seggi in caso di ballottaggio: la sentenza del Consiglio di Stato

In più occasioni il Consiglio di Stato si è espresso in merito all’attribuzione dei seggi elettorali dopo il ballottaggio. In particolare in due storiche sentenze: la numero 5177/2010 e la numero 01269/2011.

Qui i giudici hanno ribadito il principio secondo il quale i seggi devono essere assegnati in base ai risultati ottenuti in sede di ballottaggio e non partendo dai risultati elettorali conseguite dalle liste o dai partiti al primo turno. In altre parole, devono essere presi in considerazione e conteggiati anche i voti per liste, partiti e comitati ottenuti nel secondo turno.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha precisato che il ballottaggio non serve soltanto ad individuare il candidato sindaco vincente ma è un metodo valido anche per conteggiare i voti che andranno determinare il numero dei seggi nei consigli comunali.

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