Avvocati 2.0? Neanche per sogno. Categoria via da internet, lo impone il Cnf. E’ polemica sull’art. 35

Vittoria Patanè

7 Novembre 2014 - 11:40

Il Codice deontologico che entrerà in vigore il 15 dicembre limita l’uso di internet per gli avvocati. Polemica sull’articolo 35 e richiesta di chiarimenti al Cnf

Avvocati 2.0? Neanche per sogno. Categoria via da internet, lo impone il Cnf. E’ polemica sull’art. 35

Mentre la tecnologia avanza, il mondo diventa digitale e internet si espande a macchia d’olio c’è una categoria che rimane ferma, o meglio, rischia di tornare indietro: gli avvocati.

Il codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense che entrerà in vigore il prossimo 15 dicembre limita infatti l’uso del web per gli avvocati. L’articolo 35 autorizza:

“esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi”.

Il che si traduce così: addio Facebook, addio pubblicità, addio ai siti dedicati alla ricerca degli avvocati e forse addio pure a paginegialle.it.

In base alla nuova norma un avvocato o uno studio legale non potranno più presentare i propri servizi su siti di cui non possiedono il dominio, né curare una pagina professionale su Facebook nella quale fornire aggiornamenti e consigli gratuiti.

Inoltre, sempre secondo lo stesso articolo:

«L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito».

Niente più Adwords di Google o pubblicità online per nessuno, anche se, secondo gli esperti, questa sarebbe una formulazione piuttosto ambigua.

Nel frattempo dilaga la polemica in seno alla categoria. Il presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, Nicoletta Giorgi, afferma:

«Se davvero questa è la ratio si tratta di una limitazione ingiustificata e inaccettabile. Questi link a pagamento, se correttamente utilizzati, costituiscono un veicolo lecito per "indirizzare" potenziale clientela verso il proprio sito, che contiene la presentazione dei propri servizi e dei propri titoli. Proprio come accade con qualsiasi inserzione su giornali o con le affissioni, finanche in autobus.

Nicoletta Giorgi, che chiede al Cnf chiarimenti sulla norma, sottolinea inoltre che:

«La restrizione dell’utilizzo del web, oltre ad essere un vero bavaglio anacronistico, porrebbe la nostra categoria professionale in una condizione di forte disparità e svantaggio, anche rispetto agli altri colleghi professionisti che non devono sottostare a limiti di scelta degli strumenti con cui veicolare le proprie informazioni. Confidiamo che la risposta del CNF sia fondata su una lettura moderna della materia e della realtà in cui i professionisti si trovano a svolgere la propria attività, in concorrenza anche con studi internazionali che fanno uso massiccio delle nuove tecnologie e degli strumenti di informazione e pubblicità.

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