Avvisi bonari telematici, mini-sanzioni in 90 giorni

Federico Migliorini

1 Dicembre 2014 - 10:24

Avvisi bonari telematici, mini-sanzioni in 90 giorni

Con gli avvisi bonari telematici gli uffici devono concedere tre mesi per regolarizzare i mancati versamenti. Questo è il termine per pagare con la riduzione al 10 per cento delle sanzioni che di norma sono al 30%

Attraverso gli avvisi bonari telematici, il contribuente ha 90 giorni di tempo per regolarizzare la comunicazione di irregolarità, beneficiando della riduzione delle sanzioni, di norma, dal 30 al 10 per cento. Infatti, l’articolo 2-bis del D.l. n. 203/2005, prevede la possibilità di trasmettere gli esiti del controllo automatizzato con avviso telematico agli intermediari che hanno curato la trasmissione della relativa dichiarazione.

Gli avvisi bonari telematici
I contribuenti possono decidere, attraverso un’apposita scelta da fare in dichiarazione dei redditi, di fare pervenire direttamente al proprio intermediario le comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate, che invece, di solito vengono recapitate al domicilio del contribuente. Infatti l’agenzia delle Entrate può comunicare, con mezzi telematici, all’incaricato abilitato, se previsto nell’incarico di trasmissione,le dichiarazioni che risultano irregolari in seguito dei controlli automatizzati.

Questo è previsto dalla legge (articolo 2-bis, comma 4, Dl 203/2005) e dalle istruzioni fornite dalla stessa agenzia delle Entrate, con la circolare 47/E del 4 novembre 2009. Per questi avvisi telematici, il contribuente può regolarizzare la dichiarazione pagando le somme dovute, più le sanzioni ridotte al 10% e gli interessi, entro trenta giorni, da calcolare a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della comunicazione inviata all’incaricato. In pratica, il contribuente ha 90 giorni di tempo dalla comunicazione. È perciò sbagliato il comportamento dell’ufficio che nega la validità del pagamento eseguito entro i 90 giorni previsti dalla legge.

In base a questa normativa, l’intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatizzato entro trenta giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile. Dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile decorre per il contribuente il termine di trenta giorni di cui all’articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997. Il termine di novanta giorni (sessanta più trenta), concesso per il pagamento degli esiti di irregolarità, o per l’eventuale richiesta di assistenza, inizia a decorrere dal momento in cui la fornitura contenente l’avviso è trasmessa telematicamente dall’agenzia delle Entrate, a nulla rilevando il momento in cui la stessa è prelevata dall’intermediario.

Il vantaggio della comunicazione telematica
Nel caso di avviso telematico, viene concesso al contribuente un termine più ampio, 90 giorni, per regolarizzare i suoi mancati versamenti, rispetto al termine ordinario di 30 giorni riservato alle comunicazioni cartacee. Naturalmente la sanzione, sia per gli avvisi cartacei che telematici resta sempre quella ridotta del 10 per cento, ovvero 1/3 di quella ordinaria del 30 per cento.

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