Avviamento e divieto di concorrenza in caso di cessione d’azienda

Manuela Margilio

8 Ottobre 2014 - 12:00

condividi

Chi aliena la propria azienda deve astenersi per il periodo di 5 anni dall’iniziare una nuova attività che possa sviare la clientela dell’azienda ceduta. Vediamo perché e in cosa consiste il cd. avviamento dell’azienda

Avviamento e divieto di concorrenza in caso di cessione d’azienda

In caso di trasferimento della propria azienda la legge pone un divieto di concorrenza. Ai sensi di quanto disposto dal codice civile l’alienante deve astenersi, per il periodo di 5 anni, dall’intraprendere una nuova attività imprenditoriale che per oggetto, ubicazione e in generale altre circostanze, sia idonea a determinare uno sviamento della clientela. La norma è diretta ad assicurare all’acquirente quello che tecnicamente si definisce “avviamento”.

Cos’è l’avviamento
L’avviamento può essere oggettivo o soggettivo.
L’avviamento detto “oggettivo” è in linea generale l’attitudine del complesso aziendale a produrre un reddito, la sua capacità di profitto; esso corrisponde alla probabilità di conseguire un utile attraverso un complesso di beni e l’esercizio di un’attività. E’ intrinseco all’organizzazione aziendale. Si differenzia dall’avviamento “soggettivo” che dipende dalle capacità personali dell’imprenditore, dal rapporto di fiducia che lo lega ai consumatori, dalla conoscenza delle loro abitudini, gusti, capacità in generale di attirare la clientela.

Da quanto esposto si constata come l’avviamento possa essere considerato una qualità immateriale dell’azienda, determinata da una serie di elementi che nel loro insieme sono:

  • la qualità della clientela;
  • l’organizzazione interna;
  • la capacità di gestire propria dell’imprenditore;
  • l’ubicazione dell’azienda;
  • la notorietà;
  • il credito presso le banche e i fornitori;
  • i marchi e i brevetti depositati.

Nel loro insieme tali fattori conferiscono un certo valore all’azienda. Un’azienda presente sul mercato e avviata è maggiormente in grado di produrre profitti in quanto è dotata di una serie di elementi che è stata in grado di creare nel tempo e che hanno contribuito crearle valore economico.
Infatti, proprio per questo motivo, l’avviamento di un’azienda è oggetto di valutazione economica in fase di cessione. Ciò significa che se voglio vendere un’azienda avviata, chi la compra dovrà pagare una somma (da definire in sede di valutazione) per l’avviamento.
Esso ha un valore economico che viene corrisposto all’atto dell’acquisto, il cd prezzo dell’avviamento, inteso come una vera e propria qualità.

Divieto di concorrenza

Per il conseguimento dell’avviamento è necessario che all’acquisto del complesso aziendale si accompagni il rispetto del divieto di concorrenza sancito dalla legge all’art. 2557 del codice civile. Il divieto di concorrenza, imposto al cedente, limita il diritto di quest’ultimo alla libera iniziativa economica. La tutela dell’acquirente alla conservazione del valore di avviamento da lui pagato in occasione dell’acquisto di azienda, va ovviamente contemperata con il principio, altrettanto fondamentale, di evitare una lesione eccessiva della libertà di iniziativa economica dell’alienante.

Trattasi di un divieto legale, previsto per la durata massima di 5 anni dal trasferimento.
Quanto all’oggetto del divieto di concorrenza, esso è limitato al caso dell’idoneità della nuova impresa a sviare la clientela di quella ceduta. Ciò si verifica, sicuramente quando la nuova impresa produce beni o servizi dello stesso tipo, ma anche in caso di beni o servizi succedanei, ovvero nell’ipotesi di impresa ausiliaria di impresa concorrente.
E’prevista inoltre la validità di un patto di non concorrenza di più ampia portata, purché esso non impedisca ogni attività professionale dell’alienante e duri al massimo sempre cinque anni.
Sempre con apposito patto le parti potranno restringere la portata del divieto o addirittura escluderlo, con favore per il soggetto alienante.

Per accertare la violazione del divieto non è necessaria la prova di un danno effettivo, essendo sufficiente la mera potenzialità dello stesso per effetto della contraria condotta dell’obbligato (si veda la sentenza della Cassazione Civile 1311/96).

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO