Trattamenti pensionistici e reddito da lavoro non sono, in linea generale, incompatibili. Ecco alcuni dettagli utili in tema di assunzione di un pensionato.
Assumere un pensionato è possibile: sulla scorta della legge n. 133 del 2008, in linea di massima oggi non ci sono più limiti alla possibilità di aggiungere ai redditi di pensione quelli da lavoro.
Attenzione però: la cancellazione del divieto di cumulo tra lavoro e pensione non si applica per la totalità dei trattamenti. Nell’ordinamento trovano infatti spazio alcune prestazioni pensionistiche che sono tuttora cumulabili in modo limitato con i redditi derivanti da un’attività lavorativa, e ve ne sono altre che sono incumulabili.
Come accennato, le norme di legge al momento non impongono un generale divieto di assunzione superata una certa età, o al momento del raggiungimento dell’età pensionabile. Vero è però che detto divieto può essere introdotto da leggi speciali, in rapporto a specifiche attività, o dal regolamento delle PA.
In particolare, di seguito cercheremo di capire, in sintesi, come si può assumere un pensionato in modo conforme alle regole di legge. Ci focalizzeremo insomma su questo argomento, vedendo alcuni casi pratici e cercando dunque di fare chiarezza su una materia di certo complessa.
Assunzione di un pensionato: il contesto di riferimento
Abbiamo appena accennato al fatto che la legge non preveda un generale divieto di assumere un dipendente che ha raggiunto l’età pensionabile. Tuttavia, il medico competente dell’azienda, laddove l’attività cui è adibito il pensionato sia inclusa nel campo di quelle su cui è attivo l’obbligo di sorveglianza sanitaria, è tenuto a valutare l’idoneità alla specifica mansione del dipendente anziano.
E comunque, vero è che l’azienda può licenziare una volta toccato il limite di età relativo alla pensione di vecchiaia ordinaria. Non solo: per i lavoratori del settore pubblico che abbiano compiuto il limite di età ordinamentale o per la pensione di vecchiaia, può essere stabilita la cd. cessazione forzata dall’esercizio delle mansioni.
Se ci si chiede come assumere un pensionato per vecchiaia, la risposta non è difficile da dare. Infatti, il lavoratore che incassa la pensione di vecchiaia può essere pacificamente assunto da un nuovo datore di lavoro. Ciò vale sia per la pensione di vecchiaia ordinaria, che per la pensione anticipata per invalidità o per quella di tipo contributivo, in quanto sono certamente cumulabili con i redditi di lavoro. Non sono rintracciabili insomma ostacoli normativi in tal senso.
Attenzione però: circa la posizione del lavoratore dipendente anziano, è comunque assai consigliabile porre attenzione al reddito totale ai fini fiscali, vale a dire alla somma dei redditi di lavoro e pensione. Dal punto di vista fiscale, infatti, è questa somma a essere sottoposta a tassazione e non il singolo reddito in maniera separata.
Inoltre, tenuto conto che l’Irpef, vale a dire l’imposta sul reddito delle persone fisiche, consiste in un’imposta progressiva legata a aliquote che aumentano sulla scorta dei cd. scaglioni di reddito, è lampante che un imponibile più alto, rappresentato dalla somma di stipendio e pensione, conduce a un prelievo fiscale maggiore. Questo è certamente un dettaglio che il pensionato che intende lavorare ancora, deve considerare.
Assunzione di un pensionato, i casi del sistema contributivo, pensione anticipata o anzianità: che succede?
Vediamo a questo punto alcuni casi pratici che si potrebbero presentare, e come comportarsi per restare nella piena osservanza delle norme di legge.
Quanto poco sopra rilevato in rapporto al lavoratore che incassa la pensione di vecchiaia si applica anche per l’assunzione del lavoratore subordinato cui è assegnata una pensione anticipata o di anzianità. Ma è preferibile fare qualche puntualizzazione.
Poniamo il caso del lavoratore la cui pensione è calcolata con il sistema contributivo. Il lavoratore che percepisce una pensione anticipata o di anzianità calcolata col sistema integralmente contributivo potrebbe avere qualche problema in relazione al cumulo delle due tipologie di reddito.
Infatti, non bisogna dimenticare che i trattamenti assegnati con il sistema 100% contributivo sono integralmente cumulabili coi redditi di lavoro alle seguenti condizioni:
- l’avente diritto ha compiuto almeno 60 anni di età anagrafica se persona di sesso femminile, 65 anni se persona di sesso maschile;
- alternativamente, sono accreditati almeno 40 anni di contribuzione;
- alternativamente, sono accreditati almeno 35 anni di contributi e l’interessato ha compiuto 61 anni di età anagrafica.
Peraltro, l’Istituto di previdenza non ha mai precisato se il limite di cumulo in oggetto sia stato o meno superato dalla normativa in vigore, ossia la citata legge n. 133 del 2008.
Assunzione del percettore della pensione di anzianità dei professionisti: il caso specifico della cancellazione dall’albo
Caso particolare è quello dell’assunzione di colui che incassa la pensione di anzianità dei professionisti. Ebbene, sappiamo che alcune casse di categoria impongono al professionista che vuole la pensione di anzianità la cancellazione dall’albo professionale. Ciò accade con riferimento all’ordine degli avvocati, giusto per fare un esempio classico.
Ebbene, il pensionato su cui grava l’obbligo di cancellazione dall’albo per ottenere il trattamento previdenziale può tuttavia svolgere altre attività lavorative, sempre che queste ultime non implichino l’iscrizione allo stesso albo.
Assunzione di un pensionato percettore del trattamento in virtù di Quota 100: come fare?
Discorso a parte va fatto per quanto attiene alla pensione con Quota 100.
Infatti questo trattamento non è sommabile con i redditi di lavoro, subordinato, parasubordinato o autonomo, fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria. Le norme vigenti ammettono soltanto lavoro autonomo occasionale, ed entro il tetto dei 5mila euro lordi all’anno.
Ci si potrebbe chiedere quali conseguenze vi sono ad assumere comunque il pensionato. Ebbene, l’esercizio delle mansioni di lavoro implica la sospensione del trattamento pensionistico, nell’anno di produzione del reddito. In buona sostanza, il pensionato che rispetta la legge dovrà non solo rendere noto all’Inps lo svolgimento dell’attività lavorativa con il cd. modello Quota 100, ma anche e soprattutto ridare all’istituto le rate di pensione che sono state incassate nell’anno di lavoro alle dipendenze. In particolare, se nell’anno di lavoro l’anziano compie l’età per la pensione di vecchiaia, la sospensione varrà fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
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