Assistenti sociali: competenze e compensi. Ecco i parametri del decreto

Valentina Pennacchio

27/09/2013

18/03/2014 - 20:28

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Assistenti sociali: competenze e compensi. Ecco i parametri del decreto

Il decreto n. 106/2013, pubblicato sulla G.U. del 23 settembre 2013, ha messo finalmente nero su bianco quali devono essere le competenze tipiche dell’assistente sociale e quali sono i parametri per i compensi. Il decreto suddetto stabilisce infatti “i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia” (in particolare notai, attuari e assistenti sociali).

Tali parametri interessano circa 6.000/7.000 assistenti sociali, ovvero quelli che esercitano la libera professione, su un totale di 40.000 assistenti sociali iscritti all’albo. Il presidente dell’ordine Edda Samory ha spiegato l’importanza del decreto:

“Il suo valore aggiunto è che la nostra professione, istituita nel 1993, ora viene codificata nelle sue attività. Il parametro rappresenta soprattutto un indicatore delle prestazioni a supporto generale della professione, serve ai professionisti per dirimere le questioni giuridiche, però rappresenta anche un indicatore delle questioni professionali cui si può fare riferimento per comprendere le competenze dell’assistente sociale”.

Competenze

Le competenze, stilate con l’ausilio degli organi di rappresentanza della categoria, sono state ripartite in 5 aree di intervento:

  • Area Relazionale;
  • Area Gruppi e Comunità;
  • Area Didattico-Formativa;
  • Area Studio e Ricerca;
  • Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei servizi.

Per avere maggiori informazioni sulle specifiche aree visualizza la Tabella A.

Compensi

Il decreto stabilisce che, ai fini della liquidazione del compenso, l’organo giurisdizionale tiene conto, indicativamente, per ogni attività, dell’importo inerente al valore medio di riferimento dell’intervento (quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale), incrementandolo o decurtandolo in base a una “forbice” indicata nella tabella B, al fine di adeguare il valore medio medesimo a quello della prestazione effettivamente svolta.

Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle “forbici” della tabella, in base:

  • all’importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;
  • alla rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi indicati nella tabella A;
  • alla complessità della prestazione tenuto conto dell’impegno profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di questioni tecniche di particolare difficoltà o tenuità, della necessità di operare in situazioni ambientali disagiate;
  • all’urgenza della prestazione;
  • alla natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee di soggetti, del cliente.

Se l’attività professionale svolta non può essere ricondotta a nessuna voce della tabella B, il compenso è liquidato a vacazione, ovvero a ora o frazione di ora (non possono essere pagate più di otto vacazioni per una giornata). Il compenso per la prima vacazione è di 90 euro e per le successive è di 80 euro.

Per visualizzare nel dettaglio il valore medio di liquidazione e la variazione ammessa visualizza la Tabella B.

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