Assegno d’integrazione salariale 2022, studi professionali: requisiti, importi e istruzioni

Simone Micocci

22 Febbraio 2022 - 09:55

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Studi professionali, arriva la “cassa integrazione”: l’Inps fa chiarezza su come funziona il nuovo assegno d’integrazione. Guida per importi e durata.

Assegno d’integrazione salariale 2022, studi professionali: requisiti, importi e istruzioni

Dal 2022 debutta una sorta di “cassa integrazione” per i dipendenti degli studi professionali: il nuovo strumento, chiamato assegno d’integrazione salariale, fa parte delle tutele offerte dal Fondo di solidarietà e riconosce un’integrazione salariale fino a un massimo di 1.222,00€ per l’anno corrente, sia per quanto riguarda le causali ordinarie che per quelle straordinarie.

Le istruzioni operative sono contenute nella circolare 29/2022, con la quale l’Inps ha fatto chiarezza su come funziona il nuovo assegno d’integrazione salariale, così come pure il Fondo di solidarietà, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Uno strumento che si colloca nella più ampia riforma degli ammortizzatori sociali, riconoscendo dunque a una più ampia platea di lavoratori la possibilità di godere di un sostegno economico, calcolato come forma d’integrazione salariale, in determinati momenti di difficoltà.

Vediamo nel dettaglio a chi si rivolge l’assegno d’integrazione salariale per studi professionali, qual è la durata e quando va presentata la domanda.

Assegno d’integrazione salariale e Fondo di Solidarietà

L’assegno d’integrazione salariale è una prestazione riconosciuta dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, operativo da marzo 2021. Uno strumento rivisto dalla riforma degli ammortizzatori sociali attuata dalla legge 234/2021.

Ricordiamo che il Fondo in oggetto ha il compito di garantire tutele per il sostegno del reddito nei casi in cui - in costanza di lavoro - si verifichi una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Le motivazioni sono diverse, in quanto le causali fanno riferimento a quanto già previsto in materia di cassa integrazione (sia ordinaria che straordinaria).

Per il momento il Fondo si rivolge solamente alle attività professionali che occupano in media più di tre dipendenti, tuttavia la Legge di Bilancio 2022 ha imposto una modifica che dovrà essere attuata il prima possibile: questa, infatti, richiede che il campo di applicazione venga esteso alle aziende che hanno anche un solo dipendente.

Assegno d’integrazione salariale: a chi si rivolge

Dunque, la tutela riconosciuta dal suddetto Fondo di Solidarietà si chiama nel 2022 assegno d’integrazione salariale e questo spetta, appunto nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (in costanza di lavoro), per le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori dipendenti;
  • apprendisti.

Ci sono però dei requisiti da soddisfare. Come anticipato, ad esempio, le causali sono le stesse di quelle già previste per cassa integrazione ordinaria e straordinaria, quali:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale;
  • contratti di solidarietà.

È anche necessario che sussista la seguente condizione: almeno 90 giorni di anzianità - di lavoro effettivo - presso quell’unità produttiva per la quale è richiesto l’accesso alla prestazione in oggetto.

Esistono poi altre due condizioni:

  • la prima, riguarda l’assenza di altre attività lavorative in favore di soggetti terzi da parte del lavoratore per il quale è richiesto l’assegno;
  • la seconda, invece, prevede che il lavoratore beneficiario dell’assegno accetti di prendere parte a un percorso di riqualificazione.

Assegno d’integrazione salariale: importo

Arriviamo al punto: quanto spetta di assegno d’integrazione salariale? La regola generale stabilisce che la misura della prestazione è pari all’80% della retribuzione globale percepita dal lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il limite non può essere superiore all’orario contrattuale.

Di fatto, se il lavoratore è impiegato per 8 ore, ma ne lavora solamente 2, riceverà l’assegno d’integrazione salariale per le sole 6 ore restanti, senza possibilità di andare oltre questo limite. Esiste poi anche un limite economico che viene rivisto ogni anno (tenendo conto della rivalutazione): per il 2022, viene stabilito infatti che l’assegno d’integrazione salariale non può comunque superare l’importo di 1.222,00€.

Va detto che nel caso di specie non trova applicazione la riduzione del 5,84% prevista per la cassa integrazione. Per il periodo indennizzato viene invece riconosciuta la contribuzione figurativa. Inoltre, è dovere del datore di lavoro farsi carico del contributo addizionale del 4% delle retribuzioni perse. È il datore di lavoro a dover anticipare l’assegno d’integrazione salariale, il quale verrà successivamente conguagliato o direttamente rimborsato dall’Inps.

Assegno d’integrazione salariale: durata

La durata dell’assegno d’integrazione salariale varia a seconda della causale che dà luogo alla prestazione:

  • per le causali ordinarie la durata è di 52 settimane in un biennio mobile:
  • per le causali CIGS di imprese con meno di 15 dipendenti, alla durata suddetta si aggiungono altre 24 settimane in un biennio mobile.

In ogni caso, la durata dell’assegno d’integrazione salariale non può superare i 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile.

Quando fare domanda per l’assegno d’integrazione salariale

È necessario inviare la domanda di accesso allo strumento telematicamente all’Inps nell’arco temporale che va dai 30 giorni antecedenti all’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa (e non prima), ai 15 giorni dall’inizio della stessa (e non oltre).

Presentando domanda successivamente ai suddetti 15 giorni, l’assegno d’integrazione viene comunque riconosciuto ma non per i periodi arretrati (al massimo si va indietro una settimana dalla domanda).

Circolare Inps 29/2022
Clicca qui per scaricare la circolare Inps 29/2022 con le istruzioni riferite al nuovo assegno d’integrazione salariale per dipendenti di studi professionali.

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